L’ingegneria forense è la pratica professionale che si esercita nell’ambito dei processi (civili, penali ed amministrativi) o in momenti che preludono al processo oppure ancora nelle vertenze extragiudiziali. Essa ha carattere multidisciplinare o applicativo ed utilizza le conoscenze ingegneristiche per risolvere i casi legali fornendo all’Autorità giudiziaria (o ad una parte che ne ha interesse) pareri tecnici mediante la perizia e la consulenza tecnica.

Chi è l'ingegnere forense: compiti e responsabilità

In tale ambito, le competenze specialistiche dell’ingegnere devono essere supportate da cognizioni giuridiche e da una capacità di analisi critica con l’intento di definire un determinato rapporto giuridico o di acquisire un elemento di prova in circostanze di interesse giuridico. In qualità di perito del giudice, l’ingegnere forense è dunque un esperto (l’«expert witness» dei paesi anglosassoni) cui l’Autorità giudiziaria, priva di conoscenze tecniche, deve far ricorso per una corretta applicazione della legge. La consulenza tecnica non è però diretta a determinare il convincimento del giudice in ordine alla verità, ma integra l’attività di valutazione del giudice circa fatti determinati. Essa è pertanto uno strumento funzionale alla risoluzione di questioni di fatto che presuppongono conoscenze di natura tecnica. Il giudice, supportato dall’ingegnere forense, assume quindi la propria decisione richiamando le conclusioni formulate da quest’ultimo e motiva il proprio convincimento tenendo presenti i limiti, l’opinabilità e gli elementi soggettivi della valutazione ingegneristica seppure oggi supportata da procedimenti ed algoritmi sempre più standardizzati e da strumentazione sempre più evoluta.

L’attività dell’ingegnere forense si discosta dall’ordinaria pratica professionale in quanto le questioni tecniche vengono affrontate e trattate secondo le esigenze del diritto vivente. In ambito penale, ad es., l’ingegnere dovrà fornire al giudice tutti gli elementi atti ad individuare la fattispecie di reato, le prove a carico o a discarico del presunto colpevole, le circostanze aggravanti ed attenuanti.

Ed allorché l’esperto non possa fornire prova diretta dell’esistenza di un fatto, egli potrà fornire prova indiziaria a condizione che gli indizi siano:

  • gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
  • precisi, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione (non equivoci);
  • concordanti, cioè non contrastanti tra loro o con ulteriori dati o elementi certi.

L’ingegnere formulerà quindi la propria ipotesi, come la più probabile, supportando la stessa con informazioni attendibili e con elementi rilevanti e collimanti ed in tal modo consentirà al giudice di qualificare l’elemento indiziario verificando la completezza, la correttezza e la logicità del ragionamento seguito.

Il fatto, come desunto dagli indizi, si riterrà in definitiva provato se è:

  1. congruente con i fatti acclarati mediante le sommarie dichiarazioni testimoniali in atti
  2. compatibile con i tempi dei fatti e con lo stato dei luoghi
  3. fenomenologicamente rispondente a cognizioni scientifiche od a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

Nel caso dei reati colposi, fra gli accertamenti demandati all’esperto (tipicamente: dinamica e cause dell’evento) trova luogo anche il confronto del comportamento tenuto dall’indagato/imputato con le regole di condotta. Ora, se è stata violata una regola di condotta dettata da una norma precettiva contenuta in una fonte normativa specifica (legge, regolamento, ordine, disciplina) il confronto risulta pressoché immediato, ma se invece la violazione riguarda una regola cautelare non scritta, il primo e fondamentale problema che il suo accertamento processuale solleva consiste nell’individuazione di una siffatta regola e del suo contenuto. Per consolidata dottrina, si può affermare che la regola cautelare non scritta scaturisce da una valutazione di prevedibilità ed evitabilità di un determinato evento in una determinata situazione; in tal caso il raffronto dovrà essere con la regola comportamentale del c.d. agente modello, ovvero di una persona accorta e prudente che eserciti  la stessa attività del soggetto agente ed il raffronto sarà condotto ponendosi in una visione retrospettiva, nelle stesse condizioni in cui il singolo operatore si è trovato ad agire e rapportando il suo operato ad un astratto modello di riferimento.

Nel processo civile, l’ingegnere è generalmente chiamato a rispondere a quesiti che richiedono un’applicazione in tutto simile a quella dell’ordinaria pratica professionale. Diversamente dal processo penale, in quello civile spesso non è necessaria una valutazione critica delle risultanze degli accertamenti atteso che le conclusioni del consulente scaturiscono in maniera diretta dai rilievi e dai calcoli propri delle scienze applicate (topografia, estimo, meccanica, elettrotecnica, geotecnica, idraulica, tecnica delle costruzioni, ecc.). Altre volte il consulente del giudice è chiamato ad accertare l’esistenza di un rapporto di causalità fra un fatto ed un danno; in tal caso l’ingegnere forense dovrà tener presente che la causalità in ambito civile pone in evidenza due aspetti:

  1. il rapporto che deve sussistere tra comportamento ed evento perché possa configurarsi una responsabilità strutturale (causalità materiale o causalità di fatto), un rapporto dunque riferito all’imputazione del fatto illecito al responsabile;
  2. il rapporto di collegamento tra l’evento e il danno che permette l’individuazione delle singole conseguenze dannose, con la funzione di tracciare i confini di una responsabilità risarcitoria (causalità giuridica). Il rapporto si riferisce quindi alla determinazione del danno risarcibile e la sua funzione è quella di individuare, tra le conseguenze di un fatto, quelle che il responsabile sarà chiamato a ristorare.

Ciò che muta tra processo penale e quello civile è la regola probatoria:

  1. nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, stante la diversità dei valori in gioco tra accusa e difesa;
  2. nel processo civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, stante l’equivalenza degli interessi in gioco tra le due parti in lite.

La consulenza tecnica preventiva

Uno dei procedimenti di più  frequente incarico per l’ingegnere forense è la c.d. “consulenza tecnica preventiva”, un importante strumento alternativo di composizione delle controversie ed è stato visto dal legislatore come un meccanismo processuale di tipo conciliativo atto a risolvere le liti. Con l’intento infatti di porre argine al proliferare del contenzioso giudiziario civile, si è data facoltà alla parte attrice di convenire la controparte innanzi a un giudice nel tentativo di concordare negozialmente una soluzione della controversia avvalendosi della consulenza di un terzo, esperto in materia e neutrale in quanto nominato dal giudice. Si profila quindi in questo caso una funzione di tipo persuasivo dell’ingegnere forense che viene chiamato dal giudice per formulare una valutazione in grado di far convergere il consenso delle parti verso la conciliazione prima del processo.

In questa veste, il consulente tecnico è investito di funzioni ben più ampie di quanto non avvenga nella consulenza tecnica d’ufficio. Nella consulenza preventiva, infatti, il perito non svolge le funzioni di semplice ausiliario del giudice, ma è come se fosse investito dell’intera procedura. E la funzione persuasiva attribuita al consulente si eserciterà in tal caso privilegiando la ricerca di una soluzione condivisa dalle parti anche aldilà delle risultanze delle verifiche oggettive sugli elementi a disposizione, persino a scapito del rigore scientifico.

Appare quindi corretto (e funzionale all’incarico) che il consulente esplichi il tentativo di conciliazione durante le operazioni peritali, ponendo attenzione alle posizioni e alle pretese delle parti che egli tenterà di avvicinare sino a condurle entro i termini dell’accordo che esprimerà nella sua relazione finale. Si comprende, da queste brevi note, che deve esistere un rapporto forte e necessario fra la giurisprudenza e l’ingegneria, ma purtroppo anche nel mondo dei master specialistici le due discipline si muovono ancora su sfere diverse mancando quelle figure pienamente capaci di portare a convergenza il pensiero ingegneristico con quello giuridico.

Commenti (2)

    • ing. ALESSANDRO SPALLANZANI
    • 2023-08-01 12:11:15
    Gradirei ricevere un approfondimento su ingegneria forense: com'è e come funziona? Tutti i compiti dell'ingegneria forense L'indice dei vari capitoli. Il prezzo
    • Redazione
    • 2023-08-04 09:56:47
    Buongiorno cari lettori, dato che abbiamo ricevuto alcune richieste sul libro menzionato in questo articolo, ecco il link per consultare la scheda del prodotto: https://www.darioflaccovio.it/libri-diritto-forense/237-manuale-di-ingegneria-forense.html

Aggiungi nuovo commento

Product added to wishlist