Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici stabilisce alcune novità sul metodo di calcolo dell'importo dei servizi di progettazione a seguito della riduzione da tre a due livelli progettuali. Nel contributo che segue, si esaminano anche le conseguenze derivanti dalla liberalizzazione degli affidamenti di esecuzione e progettazione esecutiva. A parlarne, è Antonio Cirafisi, professionista che ha assunto il ruolo di ingegnere capo, responsabile del procedimento e collaudatore di numerose opere pubbliche. Buona lettura.

L'equo compenso 

Da giorni, l'approvazione del disegno di legge sull'equo compenso ha innescato un vivace dibattito che ha interessato tutte le categorie professionali, in quanto la legge riconosce a tutti i professionisti autonomi il diritto a una remunerazione equa e adeguata "alla qualità e alla quantità del lavoro svolto".

La legge si applica a tutti i professionisti, sia quelli iscritti a un Ordine, che quelli appartenenti alle professioni non regolamentate. I primi per determinare un compenso equo devono fare riferimento ai parametri indicati nei decreti ministeriali validi per ogni singola categoria, i secondi invece dovranno attendere la messa a punto di valori di riferimento affidata all’ex ministero dello Sviluppo economico, oggi delle Imprese e del made in Italy.

Normativa per l'affidamento dei SIA precedente al nuovo Codice 

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016, è stato pubblicato il D.Lgs. n. 50 - Codice dei contratti pubblici, il cui articolo 23, comma 1, stabiliva che "La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo..."

Nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del d.Lgs. n. 50 del 2016 - nel seguito denominato d.M. Giustizia 2016, che consente attraverso alcune formule e due tabelle allegate, Z-1 e Z-2, di determinare il compenso per le attività dei servizi di ingegneria e architettura (SIA).

Il citato d.M. Giustizia, pubblicato quindi tre mesi dopo il Codice era però già obsoleto in quanto nella citata tabella Z-2 allegata, quale primo livello progettuale, non c'era il PFTE ma il progetto preliminare, sebbene non più previsto dal d.Lgs. n. 50/2016.

Previsioni del nuovo Codice appalti 

In occasione delle previsioni del nuovo Codice dei contratti, da più parti si sono sperticati a decantare la centralità della progettazione e l'importanza del ruolo svolto dai progettisti nel procedimento di realizzazione dell'opera pubblica, ma appare quantomeno sciatteria aver trascurato il problema dei corrispettivi professionali dei tecnici, cosa invece curatissima e attenta, con la legge sull'equo compenso, nel caso dei compensi degli avvocati.  Detta insensibilità e incuria forse deriva dal fatto che i progettisti sono considerati quasi degli artisti che lavorando "si divertono"?

Il Consiglio di Stato, (sez. V Sentenza 9 marzo -3 ottobre 2017, n. 4614) ha affermato: "la gratuità di un servizio SIA è ammissibile ogniqualvolta dall’effettuazione della prestazione contrattuale il contraente possa figurare di trarre un’utilità economica lecita e autonoma, quand’anche non corrispostagli come scambio contrattuale dall’Amministrazione appaltante".

L'ANAC sulla questione è intervenuta affermando invece l'illegittimità di un bando, pubblicato da un comune, che non prevedeva alcun compenso per il progettista, neanche il simbolico "1,00 euro".

Ma la sciatteria (purtroppo) emerge anche da come la questione del compenso per i SIA sia stata "risolta" in occasione della scrittura del nuovo Codice: Nello schema del decreto legislativo, esitato dal Consiglio di stato, sulla questione si è taciuto e nell'articolo relativo alle norme da abrogare, il d.M. Giustizia 2016 non era compreso e nessuna altra previsione si evinceva nel merito. Stessa cosa è stata rilevata nel testo dello schema del Codice, "corretto e modificato" dalle Commissioni parlamentari. Il 1° aprile il nuovo Codice è stato pubblicato e "sorpresa!" dal cilindro esce fuori l'allegato I.13, non presente, fra gli allegati agli schemi di cui è stato detto prima e, si costata altresì che l'articolo 226, del nuovo Codice  non prevede l'abrogazione del d.M Giustizia 2016, che resta quindi interamente valido ma con gli opportuni adeguamenti alla procedura di calcolo degli importi per le prestazioni relative alla progettazione.

L'allegato I.13 e il calcolo del compenso per la progettazione 

L'allegato I.13 in questione disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del d.M. Giustizia 2016, alle disposizioni di cui all’articolo 41 del nuovo Codice (Livelli e contenuti della progettazione).

Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali, quali direzione lavori, collaudi e quant’altro si applicheranno sempre le metodologie del d.M. 17 giugno 2016.

L'allegato I.13, specifica poi che le aliquote previste dal d.M. 17 giugno 2016 sono ripartite in relazione alle fasi progettuali così come disciplinate dal medesimo articolo 41 del nuovo Codice, secondo la tabella A annessa allo stesso allegato di cui se ne riporta uno stralcio, che si può consultare per intero scaricando il file "Allegato I.13", in calce a questo articolo.

Descrizione singole prestazione

Aliquote

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

QbI.01

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

QbI.02

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

QbI.03

Piano economico e finanziario di massima

QbI.04

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

QbI.05

Relazione geotecnica

QbI.06

Relazione idrologica

QbI.07

Relazione idraulica

QbI.08

Relazione sismica e sulle strutture

QbI.09

Relazione geologica

QbI.11

Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni 6specialistiche

QbI.12

... (segue tabella)

L'articolo 2, dell'allegato I.13, fornisce poi le istruzioni per attribuire le aliquote delle attività progettuali della tabella Z-2 (che prevede preliminare definitivo ed esecutivo) ai due livelli progettuali oggi previsti ossia il PFTE e il PE (progetto esecutivo) nel modo indicato dalla seguente tabella:

1)

Aliquote relative alla progettazione preliminare definite nella tabella Z-2 allegata al d.M. 17 Giustizia 2016:

sono integralmente attribuite al PFTE.

2)

Aliquote relative alla progettazione definitiva definite nella tabella Z-2 del d.M. 17 Giustizia 2016 sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte a quelle di cui al punto 1), secondo i seguenti criteri:

a)

Nel caso in cui non ci sia l’appalto integrato, l’aliquota QbII.05 deve essere attribuita alla PE.  

In caso di appalto integrato l’aliquota QbII.05 deve essere attribuita e al PFTE

b)

In caso di appalto integrato, l’aliquota QbII.08 non si applica in quanto la previsione del C.s.a. e dello schema di contratto sul PFTE è già compensata dall’aliquota QbI.05.

3)

Le aliquote relative alla progettazione esecutiva come definite nel d.M. Giustizia 2016 sono integralmente attribuite alla nuova progettazione esecutiva, secondo i seguenti criteri:

a)

nel caso di appalto integrato le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, devono essere riconosciute per metà alla progettazione del PFTE e, per la restante metà, al PE al fine di compensare le prestazioni di revisione in fase esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE;

b)

nei casi ordinari, ovvero di affidamento congiunto delle due fasi progettuali, le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, restano interamente di competenza della PE.

Stabiliti quindi gli elaborati da redigere, dalla citata tabella A, si individua il corrispondente valore del parametro "Q" riportato nella tabella Z-2 allegata al d.M. Giustizia 2016, come schematizzato nel seguente esempio, dove per brevità è stata scelta solo la categoria "Edilizia": 

Descrizione singole prestazione

Aliquote

Tabella A

Categoria

Edilizia

"Qi" della Tabella Z-2

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

QbI.01

0,09

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

QbI.02

0,01

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

QbI.03

0,02

Piano economico e finanziario di massima

QbI.04

0,03

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

QbI.05

0,07

Relazione geotecnica

QbI.06

0,03

Relazione idrologica

QbI.07

0,015

Relazione idraulica

QbI.08

0,015

Relazione sismica e sulle strutture

QbI.09

0,015

Relazione archeologica

QbI.10

0,015

Relazione geologica

QbI.11

0,021

Prime indicazioni e prescrizione per la stesura dei Piani di sicurezza

QbI.16

0,01

Studi di prefattibilità ambientale

QbI.17

0,015

Piano di monitoraggio ambientale

QbI.18

0,008

Prime indicazioni piano di manutenzione

QbI.21

0,01

Si ricorda che il parametro "Q" è uno dei quattro fattori necessari per effettuare il calcolo del compenso della i-esima prestazione che si effettua mediante la formula riportata nel d.M. Giustizia 2016:

CPi = Vi x G x Qi x P

dove:

«Vi»: è la somma degli importi delle categorie componenti l'opera che saranno oggetto della prestazione; 

«G»: Grado di complessità della prestazione, associato alla "Identificazione delle opere" individuabile dalla tabella Z1;

«P»: che si applica al  costo  economico  della categoria o delle singole categorie o componenti l'opera, è calcolato mediante la formula: P=0,03+10 / V0,4.      

Infine, l'importo totale della prestazione, che comprende la redazione degli elaborati come selezionati in precedenza, si calcolerà con la seguente formula:

CP = ∑pi (Vi×G×Qi×P)

Una simulazione del calcolo 

Di seguito, si descrive una simulazione del calcolo per alcune prestazioni e per un progetto la cui spesa è così articolata:

a)

Corpo centrale Uffici

€ 4.545.000,00

b)

Parcheggio coperto

€ 350.000,00

c)

Autorimessa

€ 1.200.000,00

d)

Sistemazioni esterne

€ 650.000,00

 Totale opere edili Compreso strutture)

€ 6.745.000,00

e)

Strutture

€ 1.703.208,33

f)

Impianti (elettrici, idrici, termomeccanici) e impianto fotovoltaico

€ 3.225.000,00

 

Totale opere

€ 9.970.000,00

g)

Costo sicurezza 2,5 % di d)

€ 249.250,00

 TOTALE COSTO STIMATO DELL'OPERA (V)

€ 10.219.250,00

Il grado di complessità "G" pari a 1,20, è stato individuato dalla tabella Z-1 allegata al d.M. Giustizia 2016 in corrispondenza della destinazione funzionale e fincatura" Cultura, vita sociale, sport. culto".

Predisposto il foglio elettronico, per ogni elaborato da redigere, riportato nella tabella che segue, è stato determinato l'importo da corrispondere mediante la formula precedente e quindi determinato il totale del servizio per semplice somma, nonché le spese e oneri e accessori, per interpolazione lineare. 

Descrizione singole prestazione

Aliquote

Categoria

CPi =

Vi * G *Q * P 

Edilizia

Tabella A

"Qi" - Tabella Z-2

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

QbI.01

0,09

50.451,41

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

QbI.02

0,01

5.605,71

Piano partic. preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

QbI.03

0,02

11.211,42

Piano economico e finanziario di massima

QbI.04

0,03

16.817,14

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

QbI.05

0,07

39.239,99

Relazione geotecnica

QbI.06

0,03

16.817,14

Relazione idrologica

QbI.07

0,015

8.408,57

Relazione idraulica

QbI.08

0,015

8.408,57

Relazione sismica e sulle strutture

QbI.09

0,015

8.408,57

Relazione archeologica

QbI.10

0,015

8.408,57

Relazione geologica

QbI.11

0,021

11.772,00

Prime indicazioni e prescrizione per la stesura dei Piani di sicurezza

QbI.16

0,01

5.605,71

Studi di prefattibilità ambientale

QbI.17

0,015

8.408,57

Piano di monitoraggio ambientale

QbI.18

0,008

4.484,57

Prime indicazioni piano di manutenzione

QbI.21

0,01

5.605,71

Totale = ∑ CPi =

€ 209.653,64

Spese e oneri accessori  = Totale *19,23% 

€ 40.316,40

Incrementi dell'importo 

L'articolo 2, comma 5, allegato I.13, stabilisce che negli appalti per cui è obbligatoria l’adozione della metodologia BIM, dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10% del complessivo di calcolo degli onorari e prima dell’applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull’incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.

Decrementi dell'importo 

Sulla somma, (che si riferisce a un'opera di importo superiore a dieci milioni di euro) si possono fare le seguenti riflessioni: 

Poiché l'articolo 3, comma 1, d.M. Giustizia 2016,  afferma che  "I corrispettivi di cui al comma 1 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento", il RUP adeguandosi al disposizione potrà (motivatamente):

1) ridurre l'importo totale della prestazione;

2) ridurre l'aliquota del 19,23%, sopra calcolata, destinata alle spese per oneri e accessori.

Nessuno potrà reclamare il diritto all'equo compenso invocando la relativa legge, poiché è stato fatto tutto nella piena legittimità, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

La somma così determinata sarà assoggettata al ribasso d'asta e con i valori dell'attuale mercato subirà sicuramente un altro notevolissimo abbattimento. 

I risparmi per le stazioni appaltanti, non si riducono a quanto detto, difatti facendo ricorso all'appalto integrato, che col nuovo Codice è stato quasi liberalizzato, i livelli progettuali che si metteranno in gara si ridurranno in effetti da tre a uno, con un notevole depauperamento delle risorse destinate alle progettazioni in quanto quelle esecutive saranno sottratte al libero mercato dei SIA e il ribasso che si applicherà alla progettazione, sarà stabilito dall'impresa e non dal progettista con le conseguenze economiche immaginabili.

E non si dimentichino le responsabilità in capo al progettista e le previsioni del Codice in materia di errori di progettazione. Ma questo è un altro argomento.

Scarica l’allegato I.13 qui 

Commenti (1)

    • Marco prati 3ti
    • 2023-09-25 12:35:50
    Ottimo articolo , sintetico ma ben strutturato

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