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CD allegato DF5404Il nuovo condono edilizioin allegato il software Condono express 2004 40,00 € ISBN 978-88-7758-540-4 |
Aggiornato al D.L. 30 settembre 2003 n.269, convertito nella Legge n. 326 del 24, è una pratica guida per il professionista che debba inoltrare pratiche di condono edilizio, completo anche di esempi compilati.
Condono Express 2004 è un programma completo per la gestione delle pratiche di condono edilizio, ai sensi del D.L. 30 settembre 2003 n.269, convertito nella Legge n. 326 del 24 novembre 2003.
Dotato di interfaccia Windows intuitiva, consente la compilazione, in modo semplice e rapido:
• delle domande di condono
• di tutta la documentazione necessaria
Rispetto alla maggioranza dei programmi già in commercio sullo stesso argomento, spiccano queste sue peculiarità:
• editor di testi integrato nel programma, per la modifica e la stampa della documentazione
• modifica dei parametri (caratteristica importantissima per affrontare i casi particolari delle singole Regioni)
• personalizzazione con i dati del tecnico, per velocizzare la compilazione dei documenti
• elaborazione e stampa della maggior parte della documentazione necessaria
Principali caratteristiche
• Gestione di un numero illimitato di pratiche
• Controllo immediato dei dati immessi, con messaggi di allerta in tempo reale
• Calcolo dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri di urbanizzazione
• Calcolo dell’addizionale del 10% dell’oblazione per la regione Puglia
• Calcolo di indennizzo e valore delle aree di proprietà pubblica oggetto di condono
• Personalizzazione dei dati del tecnico per una più rapida compilazione
• Possibilità di modificare in qualunque momento i parametri di calcolo
• Compilazione automatica della documentazione per la presentazione dell’istanza
• Stampa del riepilogo della pratica e dello scadenzario
• Esportazione della documentazione prodotta su file .rtf, .pdf, .htm
Documentazione generata
• Modello di istanza
• Dichiarazione di interesse per la regione Puglia
• Dichiarazione antimafia
• Autocertificazione sullo stato dei lavori
• Documentazione fotografica
• Perizia giurata su consistenza e stato delle opere
• Certificazione di idoneità statica
• Certificazione sulle costruzioni in zona sismica
• Relazione tecnica descrittiva
• Facsimile della denuncia I.C.I.
• Denuncia ai fini della tassa smaltimento rifiuti
• Denuncia per occupazione suolo pubblico
• Domanda di acquisto per aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato
• Domanda per il mantenimento oneroso delle opere su aree demaniali Stampe di servizio
• Riepilogo pratica
• Promemoria scadenze
• Prospetto acquisizione aree pubbliche
Requisiti minimi di sistema
• Windows 98/2000/ME/XP
• 20 Mb di spazio libero su HD
E' possibile presentare il condono se la difformità consiste nell'aver variato all'interno della unità abitativa una scala a chiocciola in ferro con una scala in calcestruzzo. L'immobile rispetta la normativa sismica. Se sì, in quale tipologia rientra?
Indubbiamente in tipologia 6, quale opera non valutabile in termini di superficie e di volume.
Nel caso della chiusura di un balcone nel quale viene ricavato un ripostiglio, la relativa superficie è da considerare residenziale o non residenziale? Se è da considerare residenziale, oblazione e oneri devono essere calcolati sul 100% della superficie o sul 40% (incremento dalla snr del balcone di progetto alla sr del vano ottenuto abusivamente)?
Il ripostiglio è normalmente da considerare superficie residenziale (a differenza di cantine e soffitte, per esempio). La superficie va a mio avviso computata per intero, in quanto l'abuso realizzato consiste di fatto in un nuovo volume.
Desidererei gentilmente avere dei chiarimenti in merito al caso di condono relativo ad un immobile ad uso residenziale dove sono stati compiuti un ampliamento e nel contempo una divisione in due unità immobiliari. Tali abusi rientrano nella tipologia 1 (ampliamento) e nella tipologia 3 (frazionamento).Desidererei sapere se posso presentare un unica istanza e, se posso pagare l'oblazione solo per la tipologia maggiore, ovvero la 1 e, nel caso che andrebbero pagate anche per la tipologia 3, le superfici da considerare nel calcolo dell'oblazione sono l'intere superfici delle due unità immobiliari, oppure no?
Può presentare un'unica istanza comprendente entrambe le tipologie, pagando l'oblazione in tipologia 1 per la superficie in ampliamento e in tipologia 3 per la superficie variata.
Con la legge regionale della Sicilia la 2° e 3° rata sia dell'oblazione che degli oneri si possono pagare il 31/05/05 e il 30/09/05?
Il decreto di proroga stabilisce al comma 2 recita: " La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina." La legge regionale siciliana recita: "la restante parte degli oneri concessori potrà essere corrisposta entro il 30 dicembre 2008 (...)" Il "potrà" è a mio avviso da intendersi come facoltà del richiedente, quindi in Sicilia, sempre secondo il mio punto di vista, il versamento degli oneri può essere effettuato in una delle seguenti maniere: 1) prima rata entro il 10/12/2004, seconda rata entro il 31/05/2005 e terza rata entro il 30/09/2005; 2) prima rata entro il 10/12/2004, rateizzazione semestrale fino al 31/12/2008 (con relativi interessi legali); 3) in unica soluzione, entro il 10/12/2004, in base agli oneri vigenti per lo specifico comune (con riferimento al comma 5 dell'art. 24 della legge regionale, che recita: "In alternativa a detta anticipazione e successivo saldo degli oneri concessori dovuti, è altresì consentito il pagamento dei medesimi oneri in base a quelli vigenti nel comune di ubicazione dell'immobile oggetto di sanatoria edilizia in un'unica soluzione. L'attestazione del versamento deve essere allegata all'istanza.").
Un Comune ha richiesto direttamente il pagamento a saldo degli oneri concessori calcolati in base alla volumetria, in quanto l'importo risulta inferiore alla anticipazione calcolata mediante la legge sul condono. Questo procedimento è corretto o l'anticipazione prevista dalla legge sul condono deve esere necessariamente corrisposta per la regolarità della pratica?
Il procedimento è a mio avviso corretto, e in questo caso si evita di dover procedere al conguaglio (tra l'altro sarebbe un conguaglio a favore del richiedente) in sede di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.
Ho un cambio di destinazione d'uso di un magazzino (C/2) ad uffici (A/10). Il volume complessivo è 1450 mc. Ebbene il programma mi dice che la domanda è improcedibile. Mi potete dare delucidazioni? E poi: nella ristrutturazione di un immobile il cui volume è di mc. 884 ed in cui si è proceduto a sostituire il solaio di copertura, il programma mi da lo stesso messaggio "....la domanda è improcedibile.....". mi potete dare delucidazioni se è il programma o se sono io che non imposto alcuni parametri?
Premetto che il programma effettua un controllo puramente indicativo, consentendo comunque di procedere al completamento della pratica. Di fatto, in caso di volume esistente come nel caso di ristrutturazione senza ampliamento, il controllo sul volume è de tutto inutile, e può ignorare il messaggio.
Volevo sapere se i valori della tabella D vanno dimezzati visto che parlando con alcuni tecnici comunali della provincia di Messina mi hanno detto che non si devono dimezzare ma in base all'art. 24 va dimezzato solo la prima rata che se prima era euro 500.00 adesso è euro 250.00.
Riguardo all'anticipazione degli oneri, la legge regionale è molto chiara: "La misura dell'anticipazione degli oneri concessori di cui all'allegato 1, tabella D, dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni, è ridotta del 50 per cento." La prima rata, con il minimo (assoluto) di 250 euro, è sempre pari al 30%.
Proprietario e direttore dei lavori denunciati per abusivismo edilizio, ciascuno per le proprie competenze; la presentazione da parte del proprietario dell'istanza di condono, estingue e/o sospende la procedura anche per le altre figure coinvolte?
No. In particolare, il direttore dei lavori dovrà presentare una autonoma istanza, versando il 30% dell'importo totale dell'oblazione.
I campi relativi alla anticipazione degli oneri concessori, per quanto attiene la superficie da computare, con l'aggiornamento ver. 1.13, non vengono automaticamente riportati, come, invece, avveniva con il programma allegato al testo. per continuare il programma ora mi chiede l'inserimento manuale della superficie. gradirei una risposta nel mino tempo possibile.
Non si tratta di un errore, ma di una precisa scelta progettuale. Le prime versioni contenevano tale automatismo; lo stesso è stato eliminato perché in alcuni casi, soprattutto quando si selezionano contemporaneamente più tipologie di abuso, non c'è una corrispondenza univoca tra tipologia abuso e categoria di oneri.
L'abuso consiste in opere non valutabili in termini di sup o volume e riguardano il committente (istanza n.1) ed il direttore lavori (altra istanza) per il quale l'oblazione è pari al 30% di euro 516,00 come posso automatizzare l'operazione (non riesco ad esportare il modello in rtf o altro), in automatico non vedo la possibilità di intervenire.
Non è previsto tale automatismo. Tuttavia può inserire la voce "direttore dei lavori" nel campo "qualità del richiedente"; per l'oblazione, può calcolare manualmente il 30% dell'oblazione e "forzare" tale valore nel riepilogo versamenti, facendo doppio clic sul campo "totale da versare" e "totale versato".
La pag. 1 del modello (descrizione sintetica dell'illecito edilizio) potrebbe essere ampliata anche perchè in fase di stampa rimane una consistente parte in bianco (in fondo al foglio).. Tutto si risolverebbe se si potesse esportare in un editor di testo (come già avviene per altri allegati).
Purtroppo non è possibile, in quanto il modello risulterebbe difforme da quello nazionale, e molti uffici tecnici comunali non lo accetterebbero.
Ho il caso di un sottotetto realizzato in ampliamento a una costruzione già esistente al piano terra. L'altezza del sottotetto è variabile da 1.95 m a 2.40 m ed è attualmente utilizzato a zona notte dell'appartamento con 3 camerette e un bagno. Informandomi all'u.t. del comune mi è stato detto che il parere sanitario sara negativo per l'abitabilità di questi locali perche' inf. a 2.70 m e che quindi l'eventuale titolo di concessione in sanatoria sarà rilasciato con sottotetto non abitabile, come in effetti lo è attualmente, ma solo come locale di sgombero. Come conviene comportarsi in questo caso? Devo dichiarare il sottotetto adibito ad uso residenziale e pagare per il 100% della superficie per poi non ottenere l'abitabilità dei locali? Oppure dichiaro che è utilizzato a zona notte ma considero il 60% della superficie in vista del non ottenimento dell'abitabilità dei locali? In questo secondo caso cosa rischia il mio cliente se in seguito al sopralluogo viene accertata l'utilizzazione dei locali del sottotetto in zona notte?
Tenga presente che le altezze minime sono derogate in caso di condono.
La proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi (art. 10 Legge 282 g.u. del 29/11/2004) è relativa ai soli oneri di concessione o anche all'oblazione? I termini di scadenza della seconda e terza rata dell'oblazione, quali sono?
La proroga riguarda sia le rate dell'oblazione che le rate dell'anticipazione degli oneri, come può verificare leggendo lo stralcio del decreto di proroga inserito nella guida in linea.
Dall'importo dell'oblazione (seconda e terza rata) non viene detratto il versamento a favore della Regione Lazio (eccedenza del 10%). E' uno sbaglio del programma o una interpretazione errata del sottoscritto?
Il 10% a favore della regione non va ne aggiunto né detratto dall'importo totale dell'oblazione. L'addizionale viene calcolato in automatico ed evidenziato in una distinta casella, sempre che sia stato correttamente impostato "Regione Lazio" nella casella "Regione".
Se nello stesso immobile sono presenti abusi di tipologie 1 e 6 si possono pagare le relative oblazioni in un unico versamento oppure l'abuso di tipologia 6 non paga oblazione e ci si limita a citarlo nella relazione e rappresentarlo negli elaborati grafici?
Le confermo che se nello stesso immobile sono presenti abusi di tipologia 1 e 6, l'abuso di tipoogia 6 non paga oblazione, come disposto dalla circolare 2241/UL del 1995. E' sufficiente citarle l'esistenza di abusi riconducibili alla tipologia 6 nella relazione, ed eventualmente rappresentarli negli elaborati grafici.
Nella tabella di calcolo dell'oblazione e degli oneri concessori non viene visualizzato il risultato del calcolo
Deve inserire il valore e premere "invio". Se il problema persiste, si assicuri di aver correttamente installato l'aggiornamento, che deve essere scompattato nella cartella C:/Programmi/Condono Express.
Nella tabella di calcolo dell'oblazione e degli oneri concessori non viene visualizzato il risultato del calcolo
Deve inserire il valore e premere "invio". Se il problema persiste, si assicuri di aver correttamente installato l'aggiornamento, che deve essere scompattato nella cartella C:/Programmi/Condono Express.
Sto trattando il caso di un ampliamento anomalo perchè il fabbricato esistente aveva un solo piano terra ed in pianta una dimensione lorda di circa 42 mq il fabbricato attuale consta di due piani (terra e primo) ed in pianta è circa il doppio (84 mq). Quindi si può parlare di una vera e propria demolizione e ricostruzione. Secondo Lei posso tener conto del volume preesistente? E, quindi, considerare come volume abusivo la differenza tra quello attuale e quello precedente? Inoltre come superficie residenziale posso effettuare lo stesso calcolo, ossia quella complessiva attuale dei due piani meno quella precedente dell'unico piano?
Se il fabbricato preesisteva, la superficie e il volume esistenti possono certamente essere considerati ai fini dei calcoli e delle verifiche.
Siamo alla versione 1.12 (grazie) ma perchè non inserire nel RIEPILOGO e nel PROMEMORIA anche gli importi a favore delle Regioni e magari anche il numero del c/c?
L'importo dell'addizionale sull'oblazione all'interno del riepilogo e del promemoria... CLG Tale importo viene stampato, distintamente dall'importo principale, all'interno dei relativi campi.
Desidero sapere per coloro che hanno presentato la domanda di condono entro il 30/03/2004, versando l'acconto del 30 % sia su l'oblazione che sulle opere di urbanizzazione, quali sono le scadenza delle altre due rate ad oggi?
La Legge della Regione Sicilia, al comma 1, stabilisce tra le altre cose "(...) Sono fatte salve le istanze di sanatoria già presentate e le anticipazioni versate ai sensi della predetta legge (cioè ai sensi della 326) alle quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. Pertanto le scadenze successive sono le stesse dettate dalla norma
regionale, compresa la possibilità di rateizzazione semestrale.
Desideravo avere conferma sulla riduzione del 50% della misura dell'anticipazione degli oneri concessori relativi alla Tabella D per la Regione Sicilia. Occorre modificare i valori della Tabella D manualmente? Nel condono di cui mi sto occupando, trattandosi di Comune con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti, i valori corretti per il calcolo dell'anticipazione degli oneri concessori sono euro 35,50 ed euro 18,00 rispettivamente per nuove costruzioni e ristrutturazioni?
Confermo in toto quanto da lei scritto.
In Sicilia è possibile condonare un fabbricato destinato sia ad attivita' commericiale e sia ad ufficio in virtu' della circolare emessa della regione siciliana a seguito del recepimento della legge nazionale.
A mio avviso una circolare non può ampliare quanto disposto dalla norma nazionale; le consiglio comunque, data la delicatezza della situazione, di concordare la sanatoria con l'ufficio tecnico competente.
In merito all'oblazione e precisamente al pagamento della 2 e 3 rata è stata prorogata al 31/05/2005 e 30/09/2005 o no?
La proroga è stata pubblicata in gazzetta ufficiale il 29/11/2004, e trova le nuove date nell'aggiornamento alla versione 1.13.
L'abuso è costituito dalla realizzazione di due locali adiacenti, adibiti a deposito, aventi complessivamente un volume di circa 600 mc e di pertinenza di un opificio industriale avente superficie di mq. 900 e cubatura di 6300 mc. Tenendo conto che la copertura è in lamiera e che possono essere definiti "addizionali funzionali pertinenziali" (per come sancito dall'art. 3 del DPR 06/06/2001 n. 380) è lecito classificare l'abuso nella tipologia 6? Altrimenti?
Date le dimensioni e le caratteristiche, e considerando che al di là della tipologia di struttura le opere sono di una certa importanza, sono scettico sulla possibilità di inquadrarle in tipologia 6. Comunque le consiglio di concordare la soluzione con l'ufficio tecnico comunale, onde evitare spiacevoli sorprese.
Intanto grazie per questo importante servizio di informazione. Un punto sul condono mi pare poco chiaro ma molto importante: entro il 10.12.2004 si deve versare per intero l'oblazione e solo il 15% degli oneri concessori il cui importo totale è stato ridotto del 50% o no?
No. La prima rata rata dell'oblazione, pari al 30%, entro il 10/12/2004; il pagamento della seconda e della terza rata è stato prorogato, e trova le nuove scadenze nell'aggiornamento alla versione 1.13. La prima rata degli oneri concessori, pari al 30% del totale dell'anticipazione calcolata abbattendo del 50% i valori di cui alla tabella D, è da versare anch'essa entro il 10/12/2004.
Nelle due ultime versioni, la 1.11 e 1.12, non avviene la stampa delle dichiarazioni, del promemoria e del riepilogo in .rtf, come correttamente avveniva nelle precedenti versioni. Facendo l'esportazione in file .rtf il file generato è completamente vuoto.
Si tratta di un problema di Word già verificato. Deve selezionare nel menu "visualizza" di word la voce "layout di stampa" o "layout di lettura".
Nel totale da versare per gli oneri concessori sulla stampa della domanda compaiono solamente gli importi della legge nazionale pur avendo selezionato la regione (Lazio). Gli importi reali (maggiori) compaiono solamente nel riepilogo e nel promemoria scadenza che non fanno parte della documentazione da presentare. Anche a video nelle schermate relative al riepilogo ed al calcolo oneri non si evince la nuova tariffa da applicare e ciò porta notevole confusione per la verifica e la presentazione al Comune. Ho sbagliato qualcosa?
In realtà non esiste una nuova misura dell’oblazione, bensì un addizionale del 10% che, proprio per evitare confusione, viene evidenziato dal programma in una casella separata. Lo stesso dicasi per il modello, infatti i versamenti dovranno essere distinti: il totale da versare andrà allo stato, mentre il 10% alla regione. La confusione sorgerebbe in caso contrario, perché non ci sarebbe modo di verificare la congruità dei versamenti effettuati con quanto indicato nel modello.
Sto usando il Suo ottimo software. Mi trovo in difficoltà per un aspetto: un dichiarante deve presentare due istanze in quanto nel suo appartamento sono presenti due diverse tipologie di abuso (la 1 per un ampliamento e la 6 per manutenzione straordinaria); ma non riesco a modificare il numero progressivo della seconda istanza (dovrei mettere 2
e invece appare 1 e non sembra modificabile).
Il caso da lei citato implica diverse considerazioni: 1) per modificare il numero progressivo è sufficiente indicarlo nella casella "numero progressivo da indicare nella domanda" presente nella finestra "immobile"; 2) ai sensi della circolare 2241/UL del 1995, quando un abuso non quantificabile in termini di superficie o di volume (tipologia 6) coesiste in un immobile per il quale sono stati realizzati altri abusi "maggiori", non si deve procedere al pagamento di una autonoma oblazione per la tipologia 6, limitandosi a indicare che tale abuso si inquadra in quello principale; 3) nel caso di più abusi relativi allo stesso immobile, sempre che uno di tali abusi non si riferisca ad una pertinenza, è possibile presentare una unica istanza comprendente i diversi abusi. Grazie per l'apprezzamento.
Gradirei conoscere il parere dell'autore sulla possibilità di condono di opere in zona soggetta a vincolo ambientale realizzate dopo l'apposizione del vincolo in Veneto. Tali opere non sono tassativamente ammesse dalla norma statale ma espressamente inserite tra le condonabili in quella regionale.
La norma nazionale in effetti si contraddice, in quanto stabilisce che per le opere soggette a vincolo sia necessaria l'autorizzazione/parere/nulla osta dell'ente preposto alla tutela del vincolo; pertanto in tal senso sembrerebbe ammettere tali opere tra quelle sanabili. A mio avviso deve far riferimento alla norma regionale, se questa si riferisce espressamente allo specifico vincolo.
Ho scaricato con successo l'ultimo aggiornamento del condono ma non vi trovo comunque traccia delle modifiche apportate dalla regione Emilia Romagna, ad esempio le asseverazioni del professionista (sia quella da allegare subito che quella da produrre in seguito), nè l'atto unilaterale d'obbligo. E' normale che non ci siano?
Nel programma sono stati implementati i criteri di verifica conformi alla normativa regionale. Non è stata inserita la modulistica relativa alle asseverazioni, in quanto la Regione Emilia Romagna ha predisposto appositi modelli con specifico Layout, che peraltro Le posso inviare se non ne è già in possesso. Non ho inoltre ritenuto particolarmente utile inserire l’atto unilaterale d’obbligo, in quanto lo stesso dovrà essere sottoscritto presso un Notaio, pertanto un eventuale fac-simile predisposto dal programma sarebbe di scarsa utilità.
All'articolo 3 della legge regionale si dice "Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di condono sono aumentati del cento per cento rispetto alla misura stabilita dalla disciplina vigente" per disciplina vigente cosa si vuole intendere? - ai prezzi stabiliti dal comune, no quelli della tabella D?
La norma fa riferimento agli oneri stabiliti dal comune, altrimenti avrebbe dovuto riferirsi all'anticipazione degli oneri concessori.
Tra i documenti di elaborazione del Suo programma vi è anche quello relativo alla certificazione per le costruzioni in zona sismica. Caricando l'esempio n. 2 e "aprendo" il documento di certificazione proposto, l'oggetto della sanatoria fa riferimento ad un "AMPLIAMENTO di un fabbricato destinato a ristorante" mentre nella relativa certificazione si procede ad affermare che "non si è proceduto alla sopraelevazione o all'AMPLIAMENTO dell'edificio esistente" al fine di escludere la necessità di effettuare valutazioni di sicurezza sismica, come prescritto dall'allegato 2 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n.3274. Non è una contraddizione in termini? Ed ancora: considerato che l'ordinanza suindicata è stata prorogata, è ancora valido il richiamo alla stessa? Od occorre fare riferimento alla normativa precedente?
Riguardo alla certificazione per le costruzioni in zona sismica, il documento proposto consiste nel richiamo alle deroghe, ed è identico per ogni pratica; risulterebbe infatti impossibile implementare un software che sulla base di quanto indicato dall'utente in relazione tecnica, produca un certificato congruo nei contenuti alle opere realizzate. La mia scelta è stata quindi quella di inserire un modello standard per i casi di deroga, mentre in caso di impossibilità di ricorrere alla deroga stessa il tecnico dovrà produrre un certificato ben più ampio nei contenuti, comprendente anche le eventuali prove sulle strutture, analisi dei materiali, verifiche tipologiche, verifiche statiche e quant'altro previsto dall'OPCM. Peraltro, vista la proroga dell'ordinanza, è facoltà del tecnico scegliere se fare riferimento alla vecchia o alla nuova normativa.
Trovo difficolta nell'inserimento della nuova tabella D reg.Lazio nel programma, anche se appare nel menu parametri, infatti il programma continua il calcolo dell'anticipazione oneri con la "vecchia" tab. D.
Deve selezionare “Regione Lazio” nella cartella “Immobile”.
Complimenti per il libro molto chiaro ed efficace. Vorrei sapere come fare per convertire una maggiore volumetria di 80 mc in superficie da condonare, frutto di una maggiore altezza del fabbricato assentito senza variazione della superficie coperta.
Le consiglio di concordare tale procedura con l’ufficio tecnico, in quanto per questo condono non è stata stabilita una procedura in tal senso. Grazie per gli apprezzamenti.
Se chiedo il prospetto rateizzazione semestrale non appare niente, ho inserito che trattasi di regione sicilia ma nel riepilogo versamenti non mi appare la voce rateizzazione semestrale oneri, inoltre ho notato che le stampe dei moduli del riepilogo e delle
foto hanno ancora degli errori di campo.
Verifichi meglio. La voce spuntabile appare nella parte bassa della cartella "riepilogo versamenti".
Credo che il programma commetta i seguenti errori: 1) La legge della Regione Sicilia modifica la misura dell'anticipazione riducendola del 50%, ma non il valore complessivo da versare. Agendo sulla tabella D dimezzando il valore a mq, come da lei suggerito, si riduce erroneamente l'importo complessivo. 2) il promemoria delle scadenze non è aggiornato alla legge della Regione Sicilia.
La legge della Regione Sicilia modifica la misura dell'anticipazione di cui alla tabella D del 50%; può verificare il testo di legge nella guida in linea del software. Lei confonde "anticipazione" con "prima rata". Le notizie apparse su alcuni quotidiani secondo cui sarebbe stata abbattuta dal 30% al 15% la prima sara sono prive di fondamento giuridico, dal momento che la legge non dispone in tal senso. Il promemoria è conforme alla norma, e va integrato con il "prospetto rateizzazione semestrale" nel caso in cui questa sia applicata.
Perché nel programma il nuovo condono è ancora presente il calcolo dell'anticipazione degli oneri di costruzione mediante la tabella D abrogata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.196/2004) ???
La sentenza 196/2004 della Corte Costituzionale ha ritenuto non procedibili i ricorsi presentati da alcuni soggetti per mancanza di potestà giuridica. La tabella D non è stata abrogata, ed è richiamata da gran parte delle norme regionali in materia.
Non riesco a memorizzare l'importo calcolato per l'oblazione, cosicché non mi da gli oneri (compare all'invio l'importo in giallo che non si salva). Cosa devo fare?
Selezionando Parametri / Escludi controlli formali, il programma procederà comunque alla stampa.
Non compare nessuna rateizzazione quando vado a dare il comando di rateizzazione semestrale fino al 2008. Perche? Per la Regione Sicilia se il comune è compreso tra 10.001 e 100.000 abitanti, l'anticipazione degli oneri di concessione va ridotta da euro 55 a 27.5, direttamente nella tabella D?
Per poter usufruire della rateizzazione semestrale occorre che il campo "regione" nella finestra "immobile" sia impostato su "Regione Sicilia", e che all'interno della finestra "riepilogo veramenti" sia spuntata la voce "rateizzazione semestrale oneri". L'abbattimento del 50% agli oneri va applicato direttamente nella "tabella D".
Riaprendo la pratica, è necessario dare l'invio per ottenere nuovamente i calcoli relativi all'oblazione e agli oneri. Vi sarei grato se mi forniste una risposta in merito.
Riguardo alla necessità di ricalcolare gli importi di una pratica già inserita, mi rendo conto di quanto sia fastidioso questo aspetto, ma è stato introdotto nel software per un motivo ben preciso. Le regioni potevano disporre la modifica delle misure dell'anticipazione sugli oneri concessori (non è il caso della Regione Puglia). Pertanto potrebbe accadere che aprendo una pratica compilata prima di tali modifiche e procedendo direttamente alla stampa, il software stampi risultati non più corretti. Costringendo l'utente a ricalcolare gli importi, vi è la certezza che questi vengano determinati in modo corretto. In questo modo si evitano spiacevoli errori nella presentazione delle domande.
Nella pagina per il calcolo degli oneri gli spazi destinati all'inserimento della superficie sono inattivi. Come posso inserire la misura? La misura dell'anticipazione degli oneri concessori di cui alla tabella D del decreto 269 per la città di Palermo è di euro 89,00, con la legge regionale si riducono a 44,50?
Deve selezionare nella finestra "tipologia abuso" la misura di oneri richiesta per il caso specifico ("nuove costrizioni" ovvero "ristrutturazioni"). La legge regionale in questione ha disposto l'abbattimento al 50% della misura dell'anticipazione degli oneri concessori, quindi il calcolo da lei effettuato è corretto.
Le chiedo cortesemente di sciogliermi un fondato dubbio in merito alla legge della Regione Campania. La legge Regionale approvata (oltre il fatto che è stata approvata in ritardo), pone come limiti volumetrici un ampliamento non superiore al 15% della volumetria esistente "semprechè" non superi i 250 mc. Questo vuol dire che anche per superfici di 20 mq. che non superino i 250 mc. ma superino il 15% della superficie esistente non siano condonabili. Faccio notare che la parola semprechè della legge, sostituisce la parola in "alternativa" del disegno di Legge.
Esatto. Per come è formulata la legge, l'ampliamento DEVE essere inferiore al 15%, con il tetto massimo di 250 mc.
Per rientrare nei limiti volumetrici imposti dalla legge della regione Lazio, ai fini del calcolo della cubatura i volumi interrati vanno computati e la superficie è quella lorda (compresi muri) , esclusi i volumi tecnici?
La superficie è quella calpestabile, al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, scale interne, logge e balconi. Per quanto riguarda la volumetria interrata, deve attenersi a quanto disposto dallo strumento urbanistico.
Non è chiaro nelle norme se il progettista dell'opera da condonare (ad esempio cambio di destinazione d'uso con o senza opere) deve chiedere il condono. Se si, cosa condona, cosa deve richiedere e come?
Rifacendosi all'art.38 della legge 47/85, committente, costruttore e direttore dei lavori possono presentare una distinta domanda di sanatoria, versando il 30% dell'ammontare dell'oblazione.
Come faccio ad inserire il nominativo della società e i dati del legale rappresentante? Il programma permette di inserire i dati al posti del cognome malo spazio del nome e della data di nascita come li tratto? Nel modello stampato però esce "cognome o denominazione" ma non si riesce.
Consiglio di indicare nel campo cognome il nominativo della ditta, e nel campo nome le eventuali informazioni supplementari (con sede in... ecc). Se il programma non le permette di stampare, segnalando che mancano alcuni dati, può cliccare su "Parametri -> Escludi controlli formali". Il nominativo del legale rappresentante può essere inserito
nell'autocertificazione, dove oltre alle normali informazioni, specificherà i dati e la titolarità del legale stesso.
Nella voce oneri concessori è compreso anche il pagamento dei costi di costruzione? La presentazione dell'accatastamento è slittato a maggio 2005?
La 326 prevede il pagamento dell'anticipazione sugli oneri concessori. In sede di istruttoria della pratica il comune determinerà l'ammontare effettivo degli oneri e del costo di costruzione, calcolando il conguaglio dovuto.
Dopo l'approvazione della L. 326/2003 da parte della Regione Sicilia già pubblicata sulla GURS della Regione Sicilia chiedo se come si legge vi è la riduzione del 50% degli oneri concessori, cioè mi spiego esempio ? 55,00 ridotti a ? 27,50 chiedo conferma. Inoltre abbiamo acquistato il vostro programma ma non avete pensato alle amministrazione che devono rilasciare la C.E.S. tale da poter istruire e definire le pratiche?
La riduzione al 50% è relativa all'anticipazione degli oneri concessori, con un minimo di 250 euro. La legge regionale siciliana dispone altresì l'applicazione degli oneri (a conguaglio o saldati in unica rata al momento della presentazione dell'istanza) nella misura vigente al momento dell'entrata in vigore della legge stessa. Riguardo alla Sua seconda richiesta, effettivamente il software è stato progettato e realizzato per l'utilizzo da parte dei tecnici privati.
Leggendo l'art.24 della L.R. n.15 del 05/11/04, al comma 5 si intuisce che per il pagamento degli oneri concessori dovuti, ci si può attenere a quelli vigenti nel Comune interessato, con pagamento in unica soluzione, contestualmente alla presentazione della domanda di sanatoria. In questo caso, non si deve tenere conto della Tabella D del D.L. 269 del 30/09/03?
Esatto. In tal caso potrà "azzerare" le misure dell'anticipazione degli oneri modificando la relativa tabella tramite la funzione "Parametri -> Tabella D". Una volta calcolato manualmente l'importo dovuto, potrà inserirlo nel programma facendo doppio click nel campo "oneri - totale versato" nella finestra di riepilogo; in questo modo la stampa della domanda riporterà automaticamente quanto versato.
Leggendo sulle note delle novità introdotte nella versione 1.09 è riportato che il calcolo dell'addizionale del 10% dove è richiesto è in automatico. Ho selezionato la regione LAZIO ma non vedo nelle tabelle del programma tali aggiornamenti in automatico. Sbaglio qualcosa?
L'aggiornamento non modifica le misure dell'oblazione, bensì calcola separatamente l'addizionale 10%, visualizzando il risultato nella finestra "Riepilogo versamenti".
L'articolo 10 della legge della Regione Lazio, dice che le domande presentate antecedentemente all'entrata in vigore della presente Legge, sono valide ed efficaci ai fini della legge stessa, quindi si riferisce alla Legge Nazionale 269/2003? In particolare devono rispettare i limiti volumetrici e vincoli di quale legge?
Il comma 1 dell'art.10 della Legge Regionale 8 novembre 2004 n. 12 dispone la validità delle domande presentate ai sensi del dl 269, senza definire la
necessità che le opere sanabili rispettino i limiti della legge regionale stessa. Il comma 2 stabilisce che quanto già versato ai sensi del dl 269 debba essere integrato in conformità alla legge regionale.
Il programma, nel calcolare gli oneri concessori nella Regione Sicilia, calcola le anticipazioni al 30% anzichè al 15%.
La Regione Sicilia non ha disposto l'abbattimento al 15% della prima rata, bensì l'abbattimento al 50% delle misure degli oneri concessori, che potrà modificare manualmente nel menu Parametri -> Tabella D.
Come mai non avete previsto nella versione 1.09 l'abbattimento del 50% degli oneri concessori previsto per la Regione Sicilia?
Per l'abbattimento al 50% delle misure degli oneri concessori potrà modificare manualmente nel menu Parametri -> Tabella D le misure stesse.
Il caso che sto trattanto nella regione sardegna risulta essere particolare ed è per questo che vorrei avere un Vostro parere: il fabbricarto in esame ricade in zona turistica ed è stato realizzato un ampliamento della superficie utile residenziale di mq 50 ed inoltre è stata variata la destinazione di destinazione d'uso delle verande ad abitazione, le stesse risultano essere state oggetto di saatoria nel precedente condono, ed infine da una unità immobiliare si sono create due unità immobiliari. Ho discusso con i tecnici comunali che mi prospettano delle difficoltà nell'inserire la variazione di destinazione d'uso nella tipologia 3 dell'attuale condono edilizio in quanto la stessa non prevista dalla regione sardegna, ed inoltre mi contestano il fatto di presentare il la richiesta di condono edilizio con due nominativi differenti.
Riguardo alle problematiche relative alla sanabilità delle opere ricadenti in tipologia 3 è opportuno attendere gli sviluppi successivi alla pubblicazione delle sentenze della Corte Costituzionale (in particolare la nuova Legge nazionale e le nuove normative regionali). Nel caso di frazionamento di N unità in M unità, occorre presentare M-N istanze di condono (nella fattispecie 2-1 istanze). Tuttavia se nel suo caso esistono altre tipologie di abuso, tali da configurare la necessità di due distinte istanze, il problema di intestazione non sussiste: ciascun proprietario presenterà l'istanza relativa alla propria unità immobiliare.
Nel sottotetto esclusivo di un appartamento, in origine chiuso e non utilizzabile, in seguito a regolare licenza edilizia sono stati realizzati due "locali di sgombero". Successivamente, a seguito di piccole opere, in un locale è stato realizzato un "bagno" e in una porzione dell'altro locale una "camera". In che tipologia si configura tale abuso ? Faccio presente che per la licenza di cui sopra (creazione di "locali di sgombero" per fini non abitativi) sono stati comunque pagati gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione. Nei sottostanti locali, invece, è stata contestualmente eliminata una camera (demolizione di una tramezza) per la realizzazione di un ampio soggiorno. La tipologia è sicuramente la 6, ma in base alla circolare n. 2241/UL del 17 / 06 / '95 del Ministero dei Lavori Pubblici posso non pagare i 516 euro di oblazione limitandomi soltanto a descrivere le variazioni in relazione ?
Riguardo alle opere eseguite nel sottotetto, essendo il volume relativo assentito con precedente concessione edilizia, si configura un cambio di destinazione d'uso da ricondurre alla tipologia 3. Se i locali del sottotetto e del sottostante appartamento costituiscono una unica unità immobiliare, quanto da lei indicato in relazione alla tipologia 6 è a mio avviso corretto.
Nel caso di un condono per un immobile acquistato nel giugno 2004 attraverso il tribunale con esecuzione immobiliare, premesso che l'abuso sanabile è stato commesso nel 1988, quali sono le tariffe da applicare per il calcolo dell'oblazione e dgli oneri concessori, quelli della legge del 1994 o quelli del 2003?
L'istanza deve essere presentata ai sensi della legge 326.
Debbo procedere alla sanatoria di mq 22 per la copertura di un patio scoperto con tegole e perline e travi in legni di pertinenza ad una villetta di mq 62 circa. La volumetria del patio,realizzato con tetto declinante è di circa mc 62. Volevo sapere se rientra nei parametri. Inoltre per quanto concerne il calcolo dell'oblazione il programma mi da : € 80 x 22
= 1760. Prima rata da pagare €1700! Ma non deve essere suddivisa su 3 rate?.
Quando l'importo totale dell'oblazione è superiore ad € 1700, la prima rata del 30% deve essere pagata nella misura minima di € 1700; le 2 rate restanti avranno pari importo: (1760-1700)/2 = € 30 per rata.
Vorrei che gentilmente mi desse una risposta precisa a questi quesiti relativi al condono edilizio:1) in che tipologia ricade la trasformazione con opere di un locale
sottotetto, già assentito come soffitta ed al servizio di un appartamento sottostante, in abitazione? 2) In che tipologia ricade un locale seminterrato, al servizio di un
fabbricato residenziale monofamiliare, già assentito come autorimessa e trasformato, con opere, in abitazione? In entrambi i casi il volume dei locali non è stato compreso, ricorrendone i motivi, nel computo della volumetria di progetto. 3)Gli oneri di concessione, in sede di saldo da parte del comune, saranno diminuiti degli importi già pagati per la SNR? Nel caso che il richiedente versi più del dovuto, le somme a credito verranno restituite?
I casi 1 e 2 rientrano a mio avviso in tipologia 1 o 2, in quanto rappresentano un volume non assentito. Riguardo agli oneri, la norma fa riferimento al conguaglio. Per questi
aspetti è opportuno attendere la nuova legge.
Nel programma, come si attiva nella tabella D il campo es. comune da 10001 a 100000 abitanti e come procedere nel caso nessun campo risulti attivo?
Occorre selezionare nella cartella "immobile" la classe dimensionale del comune, quindi nella cartella "tipologia abuso" la corretta definizione delle opere (nuova costruzione e ampliamento, ovverro ristrutturazione e cambio della destinazione d'uso).
Il programma, quando calcola la superficie ragguagliata, nel moltiplicare la SNR per 0,60, riporta il risultato a 2 cifre ma lo trattiene in memoria a 3 cifre. Il risultato è che si ha una discordanza tra la superficie complessiva e l'oblazione da versare (!!!!?????). Complimenti!!!!
Premesso che tale "problema" verrà risolto con il prossimo aggiornamento, vorrei segnalarle una soluzione immediata. La discordanza si manifesta solo nel momendo in cui vengono specificati i centimetri quadrati nella casella relativa alla superficie non residenziale, che viene successivamente moltiplicata per 0,60. E' evidente che indicare superfici arrotondate al centimetro quadrato o alle decine di centimetri quadrati, è urbanisticamente ininfluente. In altra parole una superficie di 23,22 metri quadrati ed una superficie di 23,20 metri quadrati (e, mi permetta, anche 23,00 metri quadrati) rappresentano urbanisticamente lo stesso illecito. Nel ringraziarla per la cortese comunicazione del problema e per i complimenti, le ribadisco che il problema stesso avrà soluzione già nella prossima versione, il cui file di aggiornamento sarà disponibile successivamente all'approvazione del decreto di proroga.
Al Comune mi hanno detto che per le opere abusive realizzate nella fascia tra i 150 e 300 mt dalla costa, ove esiste la tutela del vincolo paesagistico da parte della soprintendenza, che non è di inedificabilità, si applica l'art. 26 comma d e quindi dette opere non sono sanabili. Preciso che l'opera abusiva e ubicata nella regione Sicilia. Io ritengo che si debba applicare l'art 43 comma 1 "..il rilascio ... è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso." Lei cosa mi può dire in proposito?
In effetti su questo punto la legge 326 pare contraddirsi. Spero anch'io in un chiarimento.
Nella finestra del software relativa a "Richiedente" in particolare nella sezione "Estremi di presentazione", i campi relativi vanno redatti dopo la presentazione della domanda (protocollo del comune dove si è presentata l'istanza), oppure sono riferiti a società che la compilano ed hanno un loro protocollo interno?
I campi relativi agli estremi di presentazione sono facoltativi, e possono essere utilizzati per agevolare l'archiviazione/gestione delle pratiche. La data impostata viene automaticamente riportata nella domanda; tale campo del modello può essere lasciato in bianco cliccando sulla data e premendo "canc".
Gli abusi commessi sono riferiti ad un unico contesto, cioè ad unico immobile. Il corpo di fabbrica principale è un magazzino nel quale è stato realizzato contestualmente (questo non lo avevo effettivamente indicato) un cambio di destinazione d'uso. Lo sbancamento del costone roccioso contestato, in realtà, almeno alla data del verbale redatto che era quella del Maggio 2002, non è mai avvenuto nel senso che si è trattato soltanto della ripulitura di materiale che dal costone era franato e della realizzazione di un conseguente muro di sostegno. La normativa violata è un piano paesaggistico operante. Tuttavia si è presentata una pratica per sanatoria art. 13 della L. 47/85 e a questa pratica l'Ente tutore del vincolo (Soprintendenza ai Beni Ambientali) ha dato esito favorevole con dichiarazione di lieve pregiudizio. L'autorizzazione art. 13 non è ancora stata rilasciata dal Comune, ma si preferirebbe adire il condono edilizio per questione di brevità e per presentare la documentazione durante l'udienza del procedimento penale. Ritengo sia possibile da quanto rilevo dalla circolare 17.06.1995 n. 2241/UL del Ministero Lavori Pubblici, che al comma terzo del punto 2.1, riferendosi all'art. 39 della L. 724/94, dice che lo stesso fa riferimento, senza alcuna specificazione, alle opere abusive e che quindi si riferisca non solo agli edifici in senso proprio, ma anche ai manufatti di ogni tipo e alle opere di urbanizzazione : cioè a tutte le opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Mi può confermare questa mia interpretazione ?
Il mio parere è che sia possibile quanto da lei indicato. Lo sbancamento potrebbe rientrare in tipologia 6, consistendo in un'opera non valutabile in termini di superficie e di volume. Lo stesso dicasi per la cisterna, ma è difficile dare una indicazione precisa senza vedere l'opera effettivamente realizzata. Le altre opere rientrano in tipologia 1 (ovvero tipologia 2 se conformi allo strumento urbanistico). Infine aggiungo che a mio avviso occorre presentare tre istanze separatamente.
Nella finestra del software relativa al "Illecito" ed in particolare nella sezione "Volumetria", i volumi da immettere sono intesi netti o lordi, visto che i mq da conteggiare sono quelli utili calpestabili?
A mio avviso occorre applicare la definizione di volume data dallo strumento urbanistico.
Non riesco ad avere alcuna informazione in merito alla modalità di pagamento degli indennizzi per gli abusi su aree di proprietà demaniale.
Deve fare riferimento agli uffici dell'Agenzia del Demanio territorialmente competenti.
La documentazione fotografica è da presentare sempre oppure no?
La documentazione fotografica è da allegare sempre, e deve essere tale da descrivere l'illecito.
Per quanto riguarda la voce "Volumetria" del programma, vorrei sapere se il volume oggetto di sanatoria rientra in un volume già esistente, ovvero un garage trasformato in taverna il cui volume è di circa 100 mc, stesso volume concessorio anche se non conteggiato ai fini della sul, le cifre da introdurre in "Volume esistente" e "Volume soggetto a sanatoria" sono le stesse, oppure bisogna riempire una sola casella? Se è solo una casella dove?
Nella casella "volume esistente" deve indicare il volume originariamente concesso (nella fattispecie il volume del fabbricato o dell'unità della
quale il box è pertinenza), e nella casella "volume soggetto a sanatoria" il volume da condonare (nella fattispecie il volume del box).
Nella compilazione della domanda per una società il programma mi chiede di inserire la data di nascita ecc. non sarebbe il caso di fare una sezione per le società. Nel programma si chiede il titolo in base al quale si chiede la sanatoria, nella domannda (va bene che nel modello ministeriale non compare) non sarebbe il caso di inserirlo?
Per inserire i dati relativi alle società, per le quali ovviamente si omette la data di nascita, occorre selezionare l'opzione "escludi controlli formali" nel menu "parametri"; in questo modo la domanda viene compilata senza l'esecuzione degli ordinari controlli formali. La qualità del richiedente compare della dichiarazione sostitutiva che occorre sempre allegare all'istanza di condono.
Per quanto riguarda il modello ministeriale per la definizione degli illeciti edilizi, si può utilizzare quello del programma stesso?
Può essere utilizzato il modello stampato dal programma.
Questo quesito non riguarda l'attuale condono, ma la legge 47/85. Nella parte riguardante il calcolo dell'oblazione, con superfici eccedenti, 1200 mq, applico il coefficiente correttivo (tre) ma posso ottenere la riduzione del 50% se le superfici di ogni unità immobiliare non supera 100 mq. così come agli artt. 7 - 8 della L. 10/77.
Le detrazioni e le agevolazioni della legge 47/85 e della successiva 724/94 non sono applicabili, come indicato dal comma 39 dell'art. 32 della legge 326/2003.
Sto trattando una pratica di condono per un cliente in provincia di Cosenza. Vorrei sapere se balconi e terrazze vanno considerati come superficie non residenziale oppure no.
Le superfici relative a balconi e terrazzi sono da considere non residenziali.
Ho scaricato un aggiornamento e non ricordo quale versione. Come faccio a vedere quale versione ho installato?
Per visualizzare il numero di versione può cliccare sul menu "help", quindi su "informazioni"; il numero di versione è indicato al di sotto della scritta "2004".
In un terreno è stata realizzata 6 anni fa, quando aveva come destinazione urbanistica "verde agricolo", un'unità immobiliare di circa 100 mq; oggi come, si evince dal Certificato di Destinazione Urbanistica, il terreno ricade in maggior parte in "Verde Storico" ed in parte in zona territoriale omogenea "D1" zona industriale. Chiedo se tale costruzione è sanabile in tipologia 1.
Se la parte che ricade in zona D1 è in contrasto con le relative norme per quanto concerne la destinazione urbanistica, è comunque sanabile e rientra in tipologia 1. Se la zona di verde storico è inedificabile, la porzione di fabbricato che vi ricade non è sanabile, per quanto stabilito dall'art.32 della L. 47/85.
Dovendo inserire i dati relativi al richiedente, non è prevista la considerazione di elementi nati all'estero. In questi casi si deve digitare la città reale, ad esempio Parigi, e poi per provincia cosa digitare?
Per i nati all'estero occorre inserire i dati anagrafici necessari per consentire l'univoca identificazione del soggetto.
Quando devo effettuare la stampa dell'istanza, appare il messaggio: "ATTENZIONE - Per garantire la conformità al modello ministeriale si consiglia di effettuare la stampa direttamente dall'anteprima. Ma quale è il tasto Anteprima?
Il messaggio di allerta consiglia semplicemente di stampare il modello di istanza direttamente dalla normale finestra di anteprima, in quanto in tale modalità la stampa è qualitativamente superiore.
Risultano sempre applicabili le riduzioni delle oblazioni stabilite dall'articolo 34 della legge 47/85 (prima casa , coltivatori diretti, etc )? Lo chiedo perché mi risulta che il comma 39 ha inteso disapplicare le disposizioni sul "disagio abitativo" contenute nell'art.39 della legge 724/94.
Il comma 39 dell'art. 32 della L.326/2003 ha escluso l'applicabilità di qualsivoglia riduzione.
Complimenti per l'edizione del libro innanzitutto. Vorrei sapere se gli oneri concessori, definiti dallo stato a seconda della popolazione, e nel mio caso non modificati dalla Regione Puglia, sono di soddisfazione per il Comune, o se in più bisogna calcolare a parte il costo di costruzione.
A mio avviso il comune potrà procedere al conguaglio delle somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione e contributo connesso al costo di costruzione, in sede di definizione della pratica di condono. Grazie per i complimenti.
Dal momento che la Legge 326/03 quasi in tutto si riferisce alle leggi 47/85 e 724/94, dove era possibile sanare gli immobile completi almeno della copertura e della tompagnatura, le risulta se, con l'attuale legge di condono si possono sanare immobili sottoposti a sequestro da parte delle autorità in data antecendente al 31/03/2003 privi del tompagno esterno?
Sono sanabili anche gli immobili già acquisiti a titolo gratuito dal Comune. Per quanto riguarda la definizione di ultimazione dei lavori, il riferimento è sempre alla legge 47/85, come esplicitato nella circolare 2241/1995: completamento degli elementi strutturali, compresa la copertura, ma allo stesso tempo deve essere tale da definire la volumetria da sanare.
Ho scaricato l'aggiornamento alla versione 1.05 del Condono Edilizio, e mi complimento per la nuova grafica e per le integrazioni. Ho problemi però a stampare le domande inerenti la tip. 6 a valore fisso che nella schermata è esatta, ma non procede la stampa per carenza di dati relativi all'oblazione.
Nell'ultima versione (la 1.06) tale inconveniente è stato eliminato. In ogni caso, è possibile escludere i controlli formali e procedere ugualmente alle stampe cliccando sul menu "parametri->escludi controlli formali".
Un locale posto al seminterrato con altezza utile interna di 2,40 mt. destinato originariamente a posto auto e cantina, è condonabile come appartamento? Posso avere l'abitabilità dello stesso?
L'unità è condonabile e le altezze utili non incidono sul rilascio del certificato di abitabilità/usabilità.
Vorrei dei chiarimenti in merito a questo caso: Situazione originaria: Piano 1° "abitazione" regolarmente condonata; Piano terra "magazzino e cantina" non interrati di altezza 3 m, sempre regolarmente condonata come SNR. Mediante la realizzazione di tamponature di modesta entità (al piano 1°) e creazione di scala interna, nonché lavori al piano terra (tramezzi, servizi, ecc.) si è giunti alla attuale condizione: Piano 1° "abitazione" decurtata di una stanza e 1 servizio (frazionamento); Piano terra "abitazione" costituita dal piano terra e in più la stanza e il servizio del 1° piano. Il piano terra ritengo rientri nella tipologia 3, ho invece dei dubbi sul frazionamento, in quanto non so se rientri nella tipologia 3 (ma in questo caso senza il pagamento degli oneri di concessione, e considerando solo la superficie della stanza + il servizio), oppure nella tipologia 6. A livello di carico urbanistico, l'incidenza sarebbe imputabile solo al piano terra, visto che il primo piano era già abitazione, e quindi la tipologia 6 sembrerebbe soddisfare questa ipotesi. Rispetto al numero di domande da presentare, secondo la circolare 17-06-95 n. 2241, dovrei riferirmi non all‚aumento delle unità immobiliari, che peraltro non c'è stata, bensì in relazione a "ogni singola unità immobiliare, così come accatastata ovvero" quindi in questo caso 2. Un'ultima cosa: ho letto dalle altre domande che ci sarebbe la possibilità di riduzione per la prima casa, è possibile?
Il piano terra rientra in tipologia 3 se la volumetria esistente è stata computata ai fini del rilascio del titolo abilitativo originario; in caso contrario si rientra in tipologia 1 o 2. Il frazionamento non può rientrare in tipologia 6 (manutenzione straordinaria) in quanto vengono modificate le superfici delle singole unità immobiliari. Quindi rientra certamente in tipologia 3 oppure, con una piccola forzatura interpretativa, in tipologia 4/5 (caso di fusione tra unità immobiliari). A mio avviso occorre predisporre una unica istanza se fa rientrare tutti gli abusi in tipologia 3, ovvero due istante separate distinguendo le due tipologie (3 e 4/5). Allo stato attuale non sono previste riduzioni di alcun tipo.
Vorrei sapere se il condono edilizio è in vigore anche nella regione Toscana, e se vi sono decizioni in merito della Suprema Corte inerenti il decreto Regionale che "dovrebbe prescrivere il Condono nella Regione Medesima "
La rimando in proposito alla Legge Regionale 4 dicembre 2003 n. 55, recante "Accertamento di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio della Regione Toscana", pubblicato sul B.U.R.T. n. 44 del 10 dicembre 2003.
Per una unità immobiliare in centro storico avente una volumetria preesistente di metri cubi 163 circa, è possibile sanare un ampliamento per sopraelevazione avente una consistenza volumetrica di metri cubi 80 circa e quindi superiore al 30%?, però inferiore al tetto massimo dei previsti 750 metri cubi.
E' possibile, in quanto i due limiti vengono posti dalla legge in alternativa: "opere abusive (...) che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc."
Posso aggiornare il programma dalla versione 1.04 direttamente alla versione 1.06, "saltando" la 1.05?
Nessun problema. Ogni aggiornamento contiene cumulativamente le caratteristiche degli aggiornamenti precedenti.
Nella domanda di condono,non appare il 10% versabile alla Regione Puglia, nè si può aggiungere perchè il testo non è modificabile, per cui occorre aggiungerlo a mano! Perchè non è stato tenuto in conto nell' aggionamento?
Perché il modello ministeriale non prevede spazi appositi e la legge regionale pugliese non chiarisce se tale importo sia da sommare all'oblazione principale, ovvero se sia da indicare a parte.
Perchè usare il file grafico bmp invece dello jpg per includere le foto dell 'illecito?
Per garantire la migliore compatibilità possibile del software. Tutti gli scanner supportano il formato bmp, mentre alcuni non consentono il salvataggio diretto in formato jpg.
Sto trattando una pratica di condono edilizio per una difformità da una autorizzazione edilizia. Una unità immobiliare è stata ampliata in sopraelevazione (tipologia di abuso 1) e contemporaneamente è stata frazionata in due unità immobiliari (tipologia 6), realizzati due balconi (tipologia 4 zona "A") ed operata una diversa distribuzione degli spazi interni. E' possibile presentare una sola pratica di condono ed effettuare versamenti di oblazione ed oneri solo per la tipologia 1 citando le altre tipologie in relazione senza versare per queste alcuna somma?
Gli abusi di tipologia 6 realizzati nell'ambito di altre tipologie non comportano il pagamento di una autonoma oblazione (si veda la circ.2241/UL del 1995). La sommabilità di più tipologie di abuso in unica istanza, anche se alcune interpretazioni la ammettono, viene a mio avviso palesemente esclusa dalla circ.1/DPF del 16 gennaio 2004: "Il comma 32 dispone che la domanda sia presentata al comune competente, (...) presentando una distinta domanda di definizione per ciascun illecito oggetto di sanatoria."
Vorrei segnalare, in merito alla possibilità di sanare gli immobili non residenziali di nuova realizzazione, la circolare AA. TT. AA. della regione Sicilia n° 3 del 05/03/2004, con la quale l'assessorato è dell'avviso che tali opere sono condonabili, senza alcun limite.
Ne prendo atto, ma resto dell'idea che la norma nazionale si presti ad una univoca interpretazione, volta ad escludere la sanabilità delle nuove costruzioni non residenziali.
Desidero conoscere la Sua opinione sulla tipologia di abuso di un locale sgombero realizzato nella terrazza di un immobile, con destinazione d'uso"Casa di cura", precedentemente condonato con la Legge 47/85.
Tipologia 1.
Non sono riuscito ancora a capire su quali bollettini, o con quale modalità si devono versare le rate di oblazione?
Trova tutte queste informazioni nella guida in linea, sezione "Documenti, circolari, disposizioni", "Circolare 1/DPF".
Un immobile acquistato a fine 2003 o nel 2004 dove erano presenti opere abusive può essere sanato dal nuovo proprietario oppure deve sanarlo il vecchio?
E' una situazione alquanto grave. Nel momento in cui viene stipulato un atto, il venditore viene invitato a dichiarare che non esistono opere abusive, ovvero che è stata presentata istanza di sanatoria. Il vecchio proprietario avrebbe quindi dovuto sanare le opere prima della vendita.
Sto facendo una pratica di condono per un capannone in zona industriale, nuova costruzione non residenziale di volumetria pari a 2860 mc, il programma di dà un messaggio di allerta, sapevo che per gli edifici non residenziali non vi erano più limiti, vorrei una conferma o comunque un chiarimento.
A mio avviso una attenta lettura della legge non può che escludere la sanabilità delle nuove costruzioni non residenziali. Le affermazioni della circolare ANCE e della circolare della regione Sicilia n° 3 del 05/03/2004, tuttavia, sono di avviso completamente diverso.
Tra tutti gli esempi di condono non sono stato in grado di trovare soluzioni che riguardino il condono di un deposito a servizio del fondo agricolo, demolito se successivamente ricostruito avendo utilizzato la cubatura esistente per un progetto di demolizione e ricostruzione sullo stesso fondo anche se in part.lla diversa. Il fabbricato oggetto di demolizione è stato prima totalmente demolito, è stato realizzato il rustico del nuovo fabbricato e contestualmente sulla stessa area del fabbricato demolito è stato relizzato un piccolo deposito pari al 90% del fabbricato già esistente. Come posso sanare questo piccolo deposito di circa mq.18,00, considerato che il fabbricato nuovo è stato già realizzato (al rustico) e questo piccolo vano ricade sempre sull'area del fabbricato demolito?
Non è chiaro se anche il fabbricato principale sia oggetto di condono. In ogni caso, se il fabbricato di 18 mq è una pertinenza del fabbricato principale, dovrà essere sanato in tipologia 1 o 2, computando superficie non residenziale relativa a fabbricato residenziale, oppure superficie delle pertinenze se relativa a fabbricato non residenziale.
Sto trattando un cambio di destinazione d'uso da fabbricato agricolo a civile abitazione, quindi vorrei sapere a quale tipologia di abuso ricade e quindi l'onere da pagare. Premetto che il fabbricato è stato costruito con regolare concessione edilizia ed in norma con le leggi vigenti, che non è stata effettuata nessusa variazione da progetto e che ricade in zona agricola.
La circolare 3357/25 del 1985, richiamata dalla circolare 2241/UL del 1995 ha escluso la necessità di sanare il mutamento di destinazione d'uso non accompagnato da opere. Tuttavia, laddove esista una specifica normativa regionale, recepita dallo strumento urbanistico, che stabilisce che per il caso in esame è necessario richiedere il titolo abilitativo, è ammissibile la sanatoria. L'abuso in tal caso rientra in tipologia 3.
Nel software il campo relazione tecnica e descrizione sintetica non è possibile fare le normali funzioni di copia ed incolla del testo.
E' possibile effettuare le funzioni di copia e incolla utilizzando le combinazioni di tasti CTRL-C per copiate e CTRL-V per incollare.
Se per una unità immobiliare esistono più tipologie di abuso, con la nuova versione del programma (1.05) è possibile selezionare più tipologie di abusi. I versamenti dell'oblazione e degli oneri vengono fatti solo per l'abuso maggiore descrivendo in relazione gli altri (punto 4.1 circolare 17.06.95 n.2241/UL), oppure si fanno tanti versamenti quanti sono gli abusi?
Le interpretazioni in proposito sono due: presentazione di una istanza per ogni tipologia di abuso (questa interpretazione è quella che condivido, in quanto conforme ai dettami della Circolare n. 1/DPF del 16 gennaio 2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze); presentazione di una unica istanza, sommando gli importi relativi alle oblazioni. Riguardo al punto 4.1 della circolare 17.06.95 n.2241/UL, occorre tenere presente che si riferisce alla coesistenza di abusi relativi a opere non valutabili in termini di superficie e di volume con altre tipologie di abuso.
Volevo conoscere la sua opinione su quale tipologia rientra la realizzazioni di una tettoia in legno, conforme agli strumenti urbanistici, relizzata in legno, quale pertinenza del fabbricato pricipale, non alterando volume, e aumento della superficie residenziale. Considerato che diversi editori casi analoghi li collocano in tipologia 6 altri in tipologia 2.
Se l'opera è pertinenziale e consiste nella realizzazione di un elemento accessorio, l'abuso può rientrare in tipologia 6. In caso contrario rappresenta una nuova costruzione, e se risulta conforme allo strumento urbanistico rientra in tipologia 2.
Per un immobile destinato a civile abitazione si sono verificati i seguenti abusi conformi agli strumenti urbanistici: 1) realizzazzione di un manufatto (destinazione d'uso deposito, quindi non residenziale) di mc 185 adiacente all'appartamento che ne fa uso; 2) ampliamento di mq.5 del bagno; realizzazione di tettoia metallica prospiciente sul cortile; realizzazione di una veranda di mq.2. Come vanno calcolati gli oneri di obblazione e concessione? E giusto classificare tali abusi nelle seguenti tipologie? 1) realizzazione di deposito; tipologia n.2 (immobile non residenziale) - 2) ampliamento bagno e realizzazione di veranda; tipologia n.2; realizzazione di tettoia; tipologia n.6.
La sanatoria del deposito rientra in tipologia 2 (ovvero 1); costituendo una pertinenza dell'abitazione lo calcolarei come superficie non residenziale relativa ad immobile residenziale (l'abitazione). La realizzazione della veranda rientra certamente in tipologia 2 (ovvero 1). L'ampliamento del bagno (di cui non sono chiare le modalità) e la realizzazione di una tettoia potrebbero essere ricondotte alla tipologia 5, per la definizione di interventi di restauro e di risanamento conservativo: "gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;".
La realizzazione di una tettoia metallica prospiciente in un cortile di una civile abitazione in conformità agli strumenti urbanistici, in quale tipologia di abuso ricade?
Potrebbe rientrare in tipologia 5 se la tettoia è stata eseguita "nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso"; infatti tra gli interventi di restauro e risanamento conservativo è contemplato "l'inserimento degli elementi accessori". In alternativa, è sicuramente applicabile la tipologia 2.
Sto trattando il cambio di destinazione d'uso di locali adibiti a deposito annessi ad una residenza (sottotetto e locale seminterrato) l'immobile è stato realizzato con concessione edilizia che prevedeva una superficie coperta di 150 mq ed un volume di 450 mc. il cambio di destinazione d'uso delle parti non residenziali (sottotetto e seminterrato non computati nella volumetria di progetto) determinano un aumento di volume del fabbricato (circa 400 mc)superiore al 30% del volume assentito nella concessione edilizia. a) l'opera è sanabile? b) se si in che tipologia rientra c)il computo degli oneri è da calcolare con la tabella 4.
L'abuso è sanabile, in quanto pur eccedendo il 30% del volume esistente, non supera i 750 mc (la normativa pone i due limiti in alternativa). L'abuso rientra in tipologia 1, essendo un ampliamento realizzato in difformità dal titolo abilitativo. Il computo degli oneri è da eseguire con la tabella 3, in quanto le opere costituiscono un ampliamento dell'unità esistente.
La realizzazione di un'accesso avvenuto nel 1967 da un immobile destinato a civile abitazione su di un terrazzo a livello di mq. 50 ceduto dal condominio a tale appartamento in quale tipologia di abuso ricade?
L'apertura ex-novo di un accesso rientra in tipologia 5 (o 4), mentre se viene ripristinata una porta preesistente l'abuso ricade in tipologia 6.
Sto trattando un fabbricato interamente abusivo, costruito da tre piani fuori terra che costituiscono altrettante unità immobiliari abitative indipendenti, (in ogni piano vi si accede da una scala esterna). Siccome la volumetria di ogni piano si aggira attorno ai 480 metri cubi, si chiede: 1) Al fine di non superare i 750 metri cubi per ogni istanza devo presentare tre distinte domande di condono edilizio, in un unico plico, numerandole naturalmente in modo progressivo? 2)Essendo la cubatura superiore a 450 metri cubi devo allegare una perizia giurata per ogni istanza di condono?, oppure trattandosi di un unico fabbricato è sufficente allegarne una sola descrivendo il fabbricato nella sua interezza? 3) Essendo stato realizzato in zona sismica, (Palermo), è necessario allegare alla pratica, fin da subito il certificato di idoneità sismica? P.S. Complimenti veramente per il programma che avere realizzato: si sta rivelando un strumento di lavoro molto valido, e soprattutto grazie per l'assistenza che fornite e per i continui aggiornamenti, sempre tempestivi.
E' obbligatorio presentare una distinta istanza per ogni unità immobiliare così come catastalmente individuata o individuabile, numerandole con numeri progressivi qualora facciano capo allo stesso proprietario/richiedente. Il limite per ciascuna unità è di 750 mc, mentre il limite complessivo per il fabbricato è di 3000 mc. La perizia giurata deve essere allegata a ciascuna istanza; la certificazione di idoneità sismica deve a mio avviso essere allegata da subito, in quanto l'impossibilità di adeguare l'opera alla vigente normativa antisismica è una delle cause di insanabilità. La ringrazio per gli apprezzamenti.
Ho caricato l'aggiornamento 1.05, e ho notato le seguenti anomalie: 1) nella immissione dei dati, non viene riportato in automatico, come nelle versioni precedenti, il valore della superficie complessiva, nella tabella per il calcolo anticipazione oneri, che dovrebbe arrivare dalla tabella del calcolo oblazione; 2) nella stampa del modello di istanza, nella tabella 1.a, la superficie non residenziale, viene riportata già ridotta del 60%, e non da ridurre come evidenziato nella postilla sottostante.
Quelle da lei segnalate come anomalie sono in realtà precise scelte operate nella progettazione del software. Con la versione 1.05 è stato eliminato il riporto automatico della superficie nella tabella degli oneri, in quanto con tale versione è possibile selezionare più tipologie di abuso contemporaneamente. Può quindi accedere che si debbano trattare contemporaneamente superfici soggette a oneri per nuova costruzione e superfici soggette a oneri per ristrutturazione: in tal caso il riporto automatico potrebbe ingenerare confusione, ed è per questo che è stato eliminato. L'indicazione della superficie relativa alla colonna 2 del modello è uno dei numerosi aspetti del nuovo condono edilizio che si presta a molteplici interpretazioni. Occorre tenere presente che la nota a margine della tabella stabilisce che la superficie totale (3) è data dalla somma delle superfici in colonna 1 e in colonna 2; pertanto, a mio avviso, in colonna 2 occorre indicare la superficie già ridotta al 60%.
Mi sto occupando di una pratica di condono edilizio dove l'altezza dello scantinato è stata portata da 180 cm a 215 cm, senza inrremento di superficie. Ciò comporta un incremento di volume che non sarebbe consentito dagli indici di fabbricabilità. Stò classificando l'abuso come tipo 1, ma sono in difficoltà nel calcolare l'oblazione perchè non ho nessuna idea di come si possa riportare l'incremento di volume a una superficie, visto che i modelli ministeriali fanno riferimento esclusivamente a euro/mq. Sapreste indicarmi un metodo e gli eventuali riferimenti normativi?
Se la nuova altezza dello scantinato è stata ottenuta mediante l'eliminazione di elementi estranei all'organismo edilizio, quali ad esempio una controsoffittatura o una caldana realizzata al di sopra dell'antico pavimento, l'abuso rientra in tipologia 5 (ovvero 4 se l'immobile sorge in zona omogenea "A").
Non riesco a gestire i dati anagrafici relativi alle persone giuridiche.
E' sufficiente inserire nel campo relativo al cognome la denominazione della persona giuridica, e nel campo relativo al nome la ordinaria dicitura "con sede in...".
Nella stampa del prospetto di calcolo dell'oblazione, relativamente alle superfici non residenziali, viene stampato il valore della superficie già ridotto al 60%, mentre a video (correttamente) viene visualizzata la superficie senza riduzione alcuna. A parere dello scrivente, essendo solo cartacea la documentazione da inviare ai comuni, questo può dare luogo ad errate interpretazioni da parte del futuro istruttore della pratica. A tal proposito infatti se si legge la nota 1 sotto la tabella stessa, viene riportato che la superficie indicata alla colonna 2 deve essere moltiplicata per 0,60 mentre il valore riportato è già stato moltiplicato per detto valore. In alternativa sarebbe sufficiente modificare la nota 1 in modo da chiarire che il valore riportato è già stato oggetto di riduzione.
Questo è uno dei numerosi aspetti del nuovo condono edilizio che si presta a molteplici interpretazioni. Quello che lei dice potrebbe essere ritenuto valido, ma occorre tenere presente che la nota stessa stabilisce che la superficie totale (3) è data dalla somma delle superfici in colonna 1 e in colonna 2; pertanto, a mio avviso, in colonna 2 occorre indicare la superficie già ridotta al 60%. Certamente l'istrutture, a causa della poca chiarezza del modello e di tali molteplici interpretazioni, dovrà verificare il contenuto delle tre colonne, valutare quanto indicato in relazione tecnica (che a maggior ragione risulta importante ancorché non obbligatoria). In questo modo potrà desumere quale interpretazione è stata data dal compilatore al modello, ovvero se sussista un errore materiale nella compilazione.
Ho un condono su una unità immobiliare sulla quale è stato commesso un abuso in tipologia 1 e contestualmente altro abuso in tipologia 3. E' possibile eseguire con il programma un'unica domanda di condono?
Con la versione 1.05 attualmente disponibile nella sezione "Aggiornamenti" del sito Internet, è possibile gestire contemporaneamente più tipologie di abuso.
Un immobile è stato ampliato di crca 10 mq ed è stata realizzata una tettoia esterna: latettoia ricade sempre in tipologia 1 e dovrà pagare gli oneri concessri come la volumetria interna realizzata in più?
La realizzazione della tettoia rientra in tipologia 1, ma costituendo una superficie non residenziale viene computata dal programma al 60%, come previsto dalla norma.
Devo espletare una pratica di condono relativa alla realizzazione di un soppalco. Apparentemente dovrei applicare la tipologia 1 in quanto anche se consentito dalla N.T.A. del comune, la superficie del soppalco realizzato supera la percentuale permessa dalle medesime norme. Il dubbio che le pongo consiste nel fatto che l'altezza utile ottenuta nei due ambienti creati e pari a circa ml 2.00, pertanto è da considerarsi come s.n.r.?
A mio avviso la differenza tra S.R. e S.N.R. va valutata con riferimento alla effettiva destinazione d'uso, in quanto le norme igieniche, come nei precedenti condoni, sono derogate ai fini del rilascio del certificato di agibilità.
Il frazionamento unità immobiliare realizzato in un locale commerciale di cieca 200 mq mediante la creazione di due tramezzi di lunghezza media di 5.00 cadauno per la realizzzazione di tre U.I., compreso la divisione degli impianti e la creazione di due servizi igienici sanitari a quale tipologia di abuso appartiene? A mio avviso, essendo un locale realizzato con regolare concessione edilizia e relativa agibilità sembrerebbe improponibile l'applicazione di una tipologia a mq (1,2,3).
L'intervento altera la superficie dell'unità originaria, quindi per esclusione l'abuso non può rientrare in tipologia 6. A mio avviso occorre presentare 2 istanze nell'ambito della tipologia 5 (o 4).
Desidererei sapere se è sanabile un fabbricato costituito da garage forno e cantina, a servizio esclusivo di un appartamento di due complessivi di una villetta bifamiliare, realizzato successivamente alla villetta stessa entro il limite temporale posto dal nuovo condono, avente volume leggermente superiore al 30% del volume dell'appartamento cui è asservito ma non eccedente i 750 mc. Se fosse sanabile, lo è come immobile residenzaiale o non residenziale? come ampliamento o come nuova costruzione?
Se costituisce un ampliamento dell'abitazione, pur eccedendo il limite del 30%, è sanabile in quanto di volume inferiore a 750 mc (la legge ammette ampliamenti non superiori al 30% o, in alternativa, non superiori a 750 mc). Inoltre si tratta di una pertinenza, quindi ampliamento di superficie non residenziale relativa ad un immobile residenziale.
Ho notato che il vostro software non applica il minimo di 1700 euro per l'oblazione, come invece fa il software allegato alla pubblicazione di un altro editore. Inoltre anche altre pubblicazioni indicano che l'importo minimo da versare per l'oblazione è di 1700 euro, sia nel caso di cifra superiore che inferiore.
Premettendo che non posso entrare nel merito relativamente ai contenuti di altre pubblicazioni, le espongo quanto effettivamente stabilito dalla normativa: "Nel caso di oblazione di importo fisso o comunque inferiore a tali importi, l‚oblazione va versata per intero. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 1.700,00 •, qualora l‚importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l‚importo dell‚oblazione sia inferiore a tale cifra;". Anche se il legislatore avrebbe potuto esprimere con maggior chiarezza il concetto, è evidente che: 1) in caso di oblazione superiore a 1700 euro occorre pagare la prima rata di 1700 euro (o il 30% se tale importo è superiore a 1700 euro) e la parte restante in due rate di eguale importo; 2) in caso di oblazione di importo pari o inferiore a 1700 euro, occorre pagare l'intera oblazione. A sostegno di tale interpretazione cito quanto illustrato dalla Circolare n. 1/DPF del 16 gennaio 2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che spazza via ogni possibile dubbio interpretativo:
"In particolare, stabilisce che alla domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere allegata l‚attestazione del pagamento dell‚oblazione da corrispondere nella misura del 30 per cento, ovvero, nella misura minima di 1.700 euro qualora l‚importo complessivo dell‚oblazione sia superiore a tale cifra. Inoltre, l‚importo dell‚oblazione va corrisposto integralmente qualora il medesimo risulti inferiore alla suddetta misura minima di 1.700 euro, ovvero, nel caso di oblazione di importo fisso."
Innanzitutto complimenti per il testo e per l'ottimo software realizzato. Ho ristrutturato casa circa sei anni fa e ho trasformato superfici denunciate come SNR (superfici non residenziali accatastate come ripostigli) in superfici residenziali (bagno e camera) senza avere le altezze richieste dalle norme (ho un'altezza media di circa m2,20 al posto di m 2,70 richiesti), senza modificare superfici e volumi dell'immobile. In quale casistica ricado?
Se la situazione è quella descritta, a mio avviso si rientra in tipologia 6. La ringrazio per gli apprezzamenti.
In un piccolo abuso di 4 mq (chiusura di un balcone - Tip. 1) il programma prevede il pagamento dell'oblazione e degli oneri, calcolando l'anticipazione del 30%. Ma se non sbaglio la normativa mi di ce che qualora l'importo sia inferiore a 1700 Euro, devo pagare in un unica soluzione l'intera somma. Potrei avere maggiori ragguali? >
Il programma calcola il 30% dell'oblazione dovuta ed evidenzia l'importo delle rate conformemente a quanto previsto dalla norma. In particolare la prima rata risulta pari: al 30% dell'oblazione quando tale importo è superiore a euro 1700; 1700 euro quando il 30% dell'oblazione è inferiore a 1700 euro, ma l'oblazione totale è superiore a 1700 euro; all'intera oblazione quando questa è inferiore a 1700 euro.
Una scala a chiocciola in ferro del diametro di 120 cm è stata realizzata su suolo comunale per poter accedere al primo piano di un fabbricato. A parte la domanda volta ad ottenere la disponibilità del Comune alla cessione dell'area e/o diritto al mantenimento dell'opera, in quale tipologia di abuso rientra tale manufatto in modo da poter espetare correttamente la pratica di condono?
A mio avviso rientra in tipologia 1.
La realizzazione di un deposito ex novo di mc 185(non residenziale) adiacente ad un'immobile di civile abitazione in quale tipologia di abuso ricade ed è condonabile?
E' condonabile se costiutuisce una pertinenza dell'abitazione; rientra in tipologia 1 (o in tipologia 2 se conforme allo strumento urbanistico).
Nel computo della volumetria di un'opera abusiva, il volume entro terra va considerato? E la superficie utile?
La richiesta è troppo generica, in quanto non è chiaro il contesto all'interno del quale è stato realizzato l'abuso. La rimando alla sentenza della Cassazione Penale, sez.III, n.2238 del 18/02/1993, che chiarisce alcuni principi connessi.
Vorrei capire cosa si intende per limite condonabile massimo del 30% del volume esistente. Nel caso di condominio edilizio l'abuso va rapportato alla singola proprietà o all'intero volume condominiale? Un solo condomino potrebbe "rubare" volumetria all'intero condominio, impedendo agli altri proprietari di avvalersi della sanatoria?
Il 30% va sempre riferito alla singola unità immobiliare così come definita catastalmente o suscettibile di accatastamento.
Sto trattando una variazione di destinazione d'uso da veranda ad abitazione, che a suo tempo era stata gia condonata come superficie non residenziale, quindi adesso dovrei inserire solamente il 40% della superficie, cosa devo inserire nei campi predefiniti del Vostro Programma
Con la precedente sanatoria dovrebbe aver condonato una superficie non residenziale (quindi con superficie computata al 60%), relativa ad un abuso rientrante in tipologia 1 o 2. Per sanare il cambio di destinazione d'uso da superficie non residenziale a superficie residenziale, a mio avviso occorre computare per intero la superficie (100%), nell'ambito della tipologia 3.
Vi vorrei porre due quesiti, premettendo che si tratta di abusi commessi nel territorio della Regione Sicilia in zona vincolata paesaggisticamente, ma non inedificabile. 1) E' possibile sanare una cambio di destinazione d'uso di una cisterna e di un porticato in civile abitazione esistenti come accesori di un fabbricato esistente dal 1972 e ricadente nella fascia dei 150 m dalla battigia del mare? 2) E' possibile sanare l'ampliamento di un fabbricato posto a pochi metri dalla riva di un lago?
Il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria per immobili ricadenti in area sottoposta a vincolo è subordinata al rilascio del parere (o dell'autorizzazione) da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.
La realizzazione di veranda in alluminio sul balcone in quale tipologia di abuso ricade?
La tamponatura di balconi/portici, anche con strutture vetrate, rientra nella tipologia "1", in quanto consiste nella trasformazione, con opere, di un volume non computato al fine del rilascio del titolo abilitativo, in superfici o volumi destinati alla residenza.
La realizzazione sul cortile di una tettoia metallica di copertura in quale tipologia di abuso ricade?
E' impossibile rispondere, in quanto non è stata specificata la destinazione d'uso del fabbricato principale, la destinazione d'uso della tettoia, la conformità o meno allo strumento urbanistico.
Desidero conoscere la Sua opinione sulla tipologia di abuso da attribuire alla costruzione abusiva di un box auto, pertinenza del fabbricato principale.
L'abuso rientra in tipologia 1 (o in tipologia 2 se conforme allo strumento urbanistico); se il fabbricato principale ha destinazione residenziale, la superficie del box deve essere indicata nel campo delle superfici non residenziali relative a fabbricati residenziali.
Un manufatto edilizio adibito a garage avente una superficie di 25 mq., posto ad una distanza di mt. 50 circa dall'abitazione principale (da non assoggetare a sanatoria), può essere considerato come lacale accessorio e quindi come superficie non residenziale? Come tale può gadere della riduzione al 60% della superficie complessiva? Fermo restando la tipologia 1, qual'è la misura dell'oblazione: 100 o 150 euro?
Occorre verificare in che termini lo strumento urbanistico e/o la normativa regionale definiscono le pertinenze. Essendo il fabbricato principale destinato ad abitazione, la misura dell'oblazione ammonta a 100 euro/mq, in quanto viene trattata una superficie non residenziale relativa ad un immobile residenziale.
In un appartamento adibito ad abitazione ricadente all‚interno della Zona Omogenea A, un ripostiglio è stato trasformato abusivamente in bagno mediante l'inserimento dei vari sanitari e previo allacciamento alla rete fognaria. Non venendo ad essere modificata la destinazione d'uso, è corretto far ricadere tale intervento all'interno della Tipologia 4 ed indicando come definizione delle opere "nuova costruzione o ampliamento"? Ed inoltre, per quanto riguarda la volumetria dell'illecito, è corretto mettere il volume esistente (volume del ripostiglio) uguale al volume soggetto a sanatoria (volume del bagno)?
A mio avviso l'intervento descritto rientra a pieno titolo in Tipologia 6 (interventi di manutenzione straordinaria): "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso". Pertanto può anche omettere l'indicazione del volume.
Sto trattando una pratica con abuso di Tipologia 3 in quanto si tratta di un mutamento della destinazione d‚ uso da non residenziale a residenziale. L'edificio in oggetto, secondo il P.R.G. in vigore, ricade in zona E. Essendo distante dal paese e quindi sprovvisto di allaccio alla rete fognaria e alla rete idrica, bisogna pagare ugualmente gli oneri di concessione? Aggiungo che il fabbricato è provvisto di un pozzo privato per la rete idrica e di fossa Imoff per la rete fognaria. Complimenti per l'opera, che ho trovato di grande utilità.
Salvo differenti disposizioni dello strumento urbanistico che potrà accertare presso l'ufficio tecnico comunale, a mio avviso l'anticipazione sugli oneri concessori va comunque versata.
La costruzione di cui si chiede condono non rispetta l'altezza in funzione della larghezza stradale in zona sismica di 1 categoria. E' possibile condonarla? e se si, bisogna allegare gli elaborati secondo l'art. 17 L.64/74 ed il CIS adesso o dopo successiva richiesta del comune?
A mio avviso non è condonabile, per quanto previsto al comma 27 dell'art. 32 della legge 326/2003: "(...) le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: (...) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 105 dell'8 maggio 2003;"
Nel programma perchè ha inserito la relazione tecnica descrittiva firmata dal tecnico abilitato visto che non rientra tra gli allegati del nuovo condono?
Per completezza, in quanto è opportuno che le opere vengano descritte nella maniera più puntuale e precisa possibile, sia attraverso una relazione descrittiva che attraverso gli elaborati grafici. La rimando in proposito alla circolare 2241 del 1995: "Deve, tuttavia, rilevarsi che la documentazione prodotta deve essere tale da consentire al comune di rilasciare la concessione o l'autorizzazione in sanatoria richiesta. (...) solo la chiara documentazione di ciò che si intende sanare lo metterà al riparo da futuri accertamenti di abusi presunti (...) inoltre, quando l'opera è ultimata a rustico, ma non è completata, è necessario rappresentare al comune (...) come l'opera sarà completata nella distribuzione interna, nelle finiture, etc. E' pertanto da ritenere che almeno per le prime tre tipologie di abuso sia opportuno presentare anche il progetto delle opere."
Nel suo programma, che differenza passa alla voce stato dei lavori tra lavori ultimati barrando no e parziale?
La dicitura lavori completati "sì, no, parziale" è quella indicata nel modello ministeriale. Fermo restando che i lavori devono essere ultimati entro il 31/03/2003, la dicitura "parziale" va selezionata quando i lavori sono stati ultimati conformemente all'art. 31, comma 2, della legge 47/85 (eseguito il rustico, completata la copertura, ecc). Pertanto non si rileva l'utilità della presenza, nel modello fornito dal miniestero, dell'opzione "no".
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Non riesco a capire come calcolare il volume: si considera la Sc (superficie complessiva) per l'altezza di interpiano, oppure occorre rifarsi alle definizioni (tra loro ovviamente diverse) dei regolamenti edilizi comunali? In particolare, nel caso che sto trattando il R.E. definisce il Volume come Sup. Lorda per altezza interpiano, mentre, mi sembra di capire che nelle norme di condono il volume sia dato appunto dall'altezza per la Scomplessiva, che invece è superfiicie netta. Inoltre, come si calcola il volume del piano sottotetto?
A mio avviso occorre utilizzare la definizione di volume definita nelle norme di attuazione dello strumento urbanistico vigente. Se occorre verificare la conformità o meno alle norme urbanistiche, infatti, per uniformità è necessario utilizzare la definizione di volume fornita dalle N.d.A. Peraltro la definizione da lei data (S.L. x altezza interpiano) è quella generalmente impiegata.
In riferimento al programma Condono express 2004, ho riscontrato delle discordanze: 1 - inserimento dei dati del volume esistente o ampliamento: il programma accetta solamente numeri interi e non si possono inserire decimali; 2 - inserimento dei dati del richiedente e relativi identificazioni dell'illecito edilizio solo con testo Maiuscolo.
Quelle da lei citate non sono discordanze, ma precise scelte progettuali effettuate durante lo sviluppo del software. In particolare: la possibilità di inserire solo testo maiuscolo è stata introdotta per rendere uniforme e sempre leggibile la documentazione prodotta, mentre i decimali non sono inseriti in quanto ininfluenti ai fini del calcolo.
Non riesco a predisporre la domanda con pagamento in unica soluzione evitando la rateizzazione.
La legge 326/2003 non prevede la possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione.
Una persona deve acquistare ad oggi un locale commerciale accatastato e in progetto risulta locale di deposito, l'acquirente puo presentare istanza di condono per variazione di destinazione d'uso a locale commerciale dopo l'acquisto o la richiesta deve presentarla il proprietario prima di vendere?
La destinazione d'uso riportata a catasto deve corrispondere con quella risultante dall'ultimo titolo abilitativo, pertanto la richiesta di sanatoria deve certamente essere presentata prima del rogito.
Perchè il programma al menu' illecito inserendo ad esempio 300 mc. come volumetria esistente e 150 mc. in sanatoria da un avvertimento del tipo "la domanda di condono è improcedibile perchè l'ampliamento è superiore al 30% dell'esistente". Non c'è il doppio limite del 30% o di 750 mc che debbono essere entrambi superati affinche la domanda sia da ritenersi improcedibile?. Inoltre perchè non è permesso inserire due tipologie di abuso diverse per la stessa istanza di condono riguradante un'unica unità immobiliare(ad esempio la tip. 1 e la 5 o 6 rispettivamente per un ampliamento volumetrico e per la realizzazione di una pertinenza quale piscina, tettoia ecc., che se incluse nella tipologia 1 andrebbero conteggiate dal programma, tra l'altro, anche ai fini dell'anticipazione degli oneri concessori). Grazie e complimenti per l'opportunità del filodiretto.
La ringrazio innanzituto per il gradito apprezzamento. Il messaggio di errore non è "bloccante", pertanto la pratica può essere comunque completata e presentata. Il messaggio di errore deriva dalla prima interpretazione del d.l.269/2003, in base alla quale il limite di 750 mc poteva essere inteso come tetto massimo relativo al 30%. E' evidente che l'interpretazione letterale della norma porta alle sue conclusioni. Trova alcune risposte al suo secondo quesito tra quelle già presenti sul sito.
Desidero conoscere la Sua opinione sulla tipologia di abuso da attribuire a cambio di destinazione d'uso da industriale a commerciale, tenuto conto che non sono state eseguite opere, ad eccezione di quelle necessarie a rendere funzionale la nuova attività di commercio (servizi - impiantistica), il P.R.G.consente destinazione commerciale e le norme di attuazione chiariscono "I cambiamenti di destinazione degli edifici esistenti alla data di adozione del presente piano stesso, potranno essere consentiti solo in quanto compatibili con le norme di zona di cui gli edifici ricadono".
Se il mutamento della destinazione d'uso avviene senza l'esecuzione di opere, non è necessario ricorrere alla sanatoria (cfr. circolare 2241/1995, paragrafo 4.2), a meno che lo strumento urbanistico non preveda specificatamente la necessità di ottenere il titolo abilitativo anche in questo caso. In caso contrario, a mio avviso si rientra in tipologia 3.
Ho notato che quando effettuo il calcolo di un ampliamento non residenziale (capannone) non superiore al 30% ma oltre i 750 mc. mi viene segnalato l'improcedibilita per aver superato i 750 mc. non tenendo conto dell'alternativa del 30%. La norma, come riportato a pag. 11 del testo, specifica " Relativamnte agli ampliamenti, risultano sanabili sia le opere residenziali che quelle non residenziali, a patto che le stesse non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 % della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc.". Premesso ciò, chiedo, se si tratta di un mio errore di interpretazione o di poca conoscenza del software "condono express 2004".
Il messaggio generato dal programma è una semplice allerta; la pratica può comunque essere completata. Riguardo alla normativa, l'interpretazione letterale conduce certamente alle affermazioni da lei fatte; tuttavia pare strano che il legislatore abbia voluto imporre i due limiti in reciproca alternativa. Nel dubbio e nell'attesa di un chiarimento, ho pertanto ritenuto opportuno inserire nel programma l'interpretazione più restrittiva.
Vorrei sapere se il numero progressivo da indicare nella domanda relativa alla definizione degli illeciti, e di competenza del comune o del dichiarante.
Il numero progressivo deve essere inserito a cura del richiedente ("1" per la prima o unica domanda; numeri successivi per le altre domande dello stesso soggetto nel medesimo comune) e citato nei bollettini postali per il versamento dell'oblazione e dell'anticipazione sugli oneri, all'interno dello spazio destinato alla causale, come indicato dalla circolare 1/DPF.
E' stata ampliata in sopraelevazione una unità immobiliare (da piano terra e primo a piano terra primo e secondo) e contemporaneamente frazionata in due altre unità: al piano terra e primo una e al piano secondo l'altra. La porzione di piano terra e primo è stata fusa con un'altra unità immobiliare di piano primo, mentre la porzione di piano secondo con un'altra unità di piano secondo. Tutte queste unità appartengono alla stessa persona. Quante pratiche bisogna presentare visto che alla fine rimangono due unità e cioè una al piano terra e primo ed una al piano secondo? Mille grazie e complimenti per il testo.
Sostanzialmente la nuova unità a piano secondo è costituita da una unità esistente, alla quale è stato accorpato un ampliamento, mentre la parte restante di fabbricato è stata fusa, con opere, creando un'altra unità immobiliare. A mio avviso vanno pertanto presentate due istanze, e non si può applicare il principio della differenza tra unità generate ed unità esistenti.
I volumi relativi alle pertinenze (porticati, cantine, autorimesse etc.) vengono assommate alla volumetria massima condonabile (mc. 750)consentita dalla norma.
La norma relativa al condono non specifica nulla riguardo a tale aspetto, pertanto ritengo si debba calcolare il volume totale, comprensivo del volume delle pertinenze.
Per i balconi vanno pagati gli oneri di concessione ?
La costruzione di balconi rientra in tipologia 5 (ovvero 4 per le zone omogenee A), pertanto non è previsto il pagamento dell'anticipazione sugli oneri.
Nel 1994 fu respinta la domanda di condono perche dal rilievo aereofotogrammetrico l'abuso non risultava realizzato antecedentemente al termine prefissato. Ripresentando la domanda di condono come è possibile recuperare gli oneri di obblazione e concessione versati all'epoca?
La rimando in proposito al comma 4 dell'art. 43 della legge 47/85: "Le somme versate si scomputano da contributo di concessione". Comunque le consiglio di rivolgersi preventivamente all'ufficio tecnico comunale competente.
Il cambio di destinazione d'uso da industriale a commerciale in un immobile regolarmente autorizzato con Concessione edilizia a quale tipologia di abuso appartiene, tenuto conto che in atto il P.R.G. consente la realizzazione di opifici con destinazione commerciale, industriale e artigianale.
Non è possibile rispondere, in quanto non è stato chiarito se il cambio di destinazione d'uso ha comportato o meno l'esecuzione di opere. Inoltre occorre verificare se la normativa regionale e/o lo strumento urbanistoco prevedono specificatamente la necessità di ottenere il titolo abilitativo per il cambio di destinazione d'uso senza esecuzione di opere. Se non viene imposto l'obbligo di ottenere il titolo abilitativo non sussiste neppure la necessità di sanatoria (cfr. circolare 2241/1995, paragrafo 4.2).
Si chiede di conoscere la possibilità di condonare un ampliamento di un capannone industriale. L'immobile regolarmente edificato possiede una superficie coperta di mq. 1.100 e un volume di mc. 8.000 mentre l'ampliamento da condonare è di mq. 280 con un volume di mc. 980
La rimando a pagina 11 del testo. Il comma 25 della legge 326/2003 stabilisce: "(...) Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n.47, (...) si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc."
Lo stesso soggetto può condonare diverse unità abitative ubicate nello stesso comune e più specificatamente nello stesso edificio avente volumetria complessiva,autorizzata e abusiva, non superiore a mc. 3000.
La rimando a pagina 10 del testo. Il comma 25 della legge 326/2003 stabilisce: "(...) Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi."
A mio avviso continuano le discrepanze tra la vs. versione relativa alle aree demaniali e quanto è riportato sui vs. elaborati . In particolare su www.agenziademanio.it vi invito a controllare la vs. domanda con il facsimile del demanio. Inoltre la liquidazione della somma d'acquisto è richiesta in unica soluzione e non in rate come nella circolare Tremonti, e anche i parametri dell 'acquisto sono molto diversi. Vi consiglio di dare un' occhiata.
Mi spiace comunicarle che sta confondendo le regolarizzazioni ai sensi della legge 212/2003 con le regolarizzazioni previste dalla legge sul condono edilizio (326/2003). Sono due norme sostanzialmente diverse. Sul sito dell'agenzia del demanio non è presente alcun fac-simile relativo alla legge 326/2003. L'unico fac-simile disponibile è quello relativo alla legge 212/2003 (http://www.agenziademanio.com/Docs/2003-11-06_FacsimileRichiestaAcquisto.pdf), che pur trattando le regolarizzazioni, nulla ha a che vedere con le regolarizzazioni connesse alle pratiche di condono edilizio. Riguardo alla liquidazione, il programma calcola gli importi ai sensi della legge 326/2003, cioè: indennizzo per occupazione pregressa da versare entro il 31/03/2004; prezzo di acquisto rateizzato come previsto dalla legge. La rimando per ogni buon conto alla lettura del testo di legge presente nell'ultima parte del testo, che riporta anche le tabelle relative agli importi da applicare (tabella A e tabella B).
Vorrei capire come posso cambiare con il suo programma condono edilizio il numero progressivo, perchè ad ogni nuova pratica attribuisce sempre il n. 1: dobbiamo attribuirlo nei versamenti!
Nella cartella "immobile" è stato introdotto un campo, denominato "numero progressivo da indicare nella domanda", all'interno del quale lei potrà specificare il valore di volta in volta opportuno. Il programma indica come default "1", in quanto nella maggior parte dei casi il richiedente presenta la domanda relativa ad un solo illecito. La circolare N.1/DPF stabilisce infatti: "(...) si segnala la necessità che il soggetto richiedente provveda a „numerare‰ (segnare con numeri progressivi) le domande di sanatoria presentate allo stesso comune; se viene presentata una sola istanza, questa dovrà, comunque, essere segnata con il numero „1‰."
La tamponatura dei balconi e dei portici esistenti in quale tipologia di abuso ricade?
La tamponatura di balconi/portici, anche con strutture vetrate, rientra nella tipologia "1", in quanto consiste nella trasformazione, con opere, di un volume non computato al fine del rilascio del titolo abilitativo, in superfici o volumi destinati alla residenza.
Nel calcolo dell'oblazione, al punto 2. "Superficie non residenziale (mq)" della Tabella 1.a, il programma registra il valore della superficie già moltiplicato per il coefficiente .6 e nella nota si può leggere "La superficie non residenziale (n.2) deve essere moltiplicata per il coefficiente 0,60". Trovo che il software sia corretto assegnando il valore ridotto ma ritengo che in relazione a questo particolare, il modello ministeriale non sia chiaro e che si possa cadere facilmente in errore per una diversa intrepretazione della nota, ad esempio registrando la supeficie non residenziale per intero.
Come può leggere a pagina 35 del manuale, la superficie da inserire è sempre quella reale; il programma provvede automaticamente ad applicare il coefficiente 0,60 quando necessario. Riguardo alla scarsa chiarezza del modello ministeriale, sono perfettamente d'accordo con lei. Anche riguardo all'applicazione del coefficiente 0,60 per le pertinenze dei fabbricati non residenziali l'interpretazione è dubbia.
Mi sa dare una indicazione sulla possibilità di applicare i benefici previsti per la prima casa?
Siamo in attesa di un chiarimento in proposito, da parte del Ministero.
Vorrei sapere se la nuova legge sul condono prevede distinzioni in ordine alla data di ultimazione dell'opera. In altri termini, per un'opera ultimata prima della legge 47/85, e, quindi, giò condonabile allora (ma, di fatto, non condonata), si paga lo stesso importo previsto per un'opera realizzatra (ad esempio) nel 2002?
La norma non prevede distinzioni in tal senso.
La realizzazione di balconi senza concessione edilizia in quale tipologia di abuso rientra? Bisogna computare anche gli oneri di concessione?
La realizzazione di un balcone ricade negli "interventi di restauro e risanamento conservativo" relativi alla tipologia 5 (ovvero tipologia 4 in caso di intervento ubicato in zona "A"); il balcone può infatti essere considerato un elemento accessorio (rif. pagina 15 del manuale).
Il software non prevede il pagamento in un'unica soluzione.
La rateizzazione generata dal programma è quella stabilita dal D.L.269/2003.
Ho diversi casi in cui è stato realizzato il cambio di destinazione d'uso a commerciale di locali magazzini posti fuori terra o interrati edificati regolarmente. La tipologia da applicare in entrambi i casi (sopratutto per quelli fuori terra dovrebbe essere la 3 ma il programma mi colloca esattamente la superficie indicata nella tabella "oblazione "; quando si passa agli oneri concessori il programma mi colloca la superficie nella prima tabella e non nella tabella sottostante che riguarda le ristrutturazioni e i cambi di destinazione d'uso.
Nella cartella "tipologia abuso", all'interno del campo "definizione delle opere", deve specificare se queste consistono in nuova costruzione/ampliamento ovvero ristrutturazione/modifiche della destinazione, selezionando la voce corretta. Riguardo alla tipologia da applicare, verifichi sempre se il cambio di destinazione d'uso è conforme alle norme dello strumento urbanistico, perchè in caso contrario si rientra in tipologia 1.
Diversi soci di una cooperativa hanno ottenuto, con un'unica richiesta, la concessione (unica) per l'esecuzione di sottotetti termici. Tali sottotetti sono stati realizzati con modesto incremento di altezza (30 cm) che non altera la destinazione d'uso precedente. E' possibile presentare un'unica richiesta di sanatoria e di inquadrarla nella tipologia 3?
L'incremento del piano d'imposta e del colmo di un tetto, pur modesto, comporta incremento della volumetria e modifica della sagoma. Pertanto a mio avviso l'abuso rientra in tipologia 2 se la sopraelevazione è ammessa dallo strumento urbanistico, o in tipologia 1 in caso di contrasto con le norme. Riguardo al numero di domande, occorre presentare una istanza per ogni unità immobiliare così come individuata a Catasto o suscettibile di accatastamento (pagina 18 del testo).
E' possibile aumentere l'altezza (caratteri) dei dati immessi nel programma Condono Edilizio da renderli più chiari e visibili, anche trasformando in Txt e aumentanto l'altezza dei caratteri questi spariscono dal video.Grazie
Se non lo avesse ancora fatto, la invito a scaricare l'aggiornamento dal sito internet. Se si riferisce ai caratteri del modello ministeriale, le comunico che stiamo valutando l'opportunità di aumentare la dimensione dei caratteri, nei limiti del possibile per la necessità di mantenere la conformità con il modello ministeriale.
Innanzitutto complimenti per la Vostra opera che trovo di grande utilità anche per chi, come me, per la prima volta si trova ad affrontare una pratica di condono edilizio. Il mio dubbio è questo: devo condonare un ex box trasformato in ufficio privato con realizzazione di bagno, ripostiglio ed un soppalco. L'altezza utile è minore di 2 metri per piano. Essendo in centro storico credo che l'abuso rientri nella prima categoria,in quanto le norme tecniche non consentono tali lavori. E' giusto? Se si, per quanto riguarda l'oblazione il valore giusto è quello relativo agli ampliamenti o alle ristrutturazioni, di cui sempre si tratta? Secondo quesito: l'altezza utile è incisiva per quanto riguarda l'abitabilità successiva?
La ringrazio per gli apprezzamenti. La tipologia corretta, come da Lei giustamente indicato, è la "1". Riguardo al calcolo degli oneri, la tipologia 1 fa sempre riferimento a "nuove costruzioni e ampliamenti", in quanto viene condonato un volume "nuovo", anche se in pratica già esistente.
Il comma 25 del nuovo condono edilizio dispone l'applicazione dei capi IV e V della legge 47/85 e s.m.i., pertanto vorrei sapere se è possibile applicare le riduzioni previste dall'art. 34 della 47/85, cioè la riduzione di 1/3 come prima casa per il richiedente la sanatoria e l'ulteriore riduzione del 50% prevista per la sottoscrizione delll'atto unilaterale d'obbligo di cui agli art. 7 e 8 legge 10/77. Se gli oneri concessori del Comune in cui si richiede la sanatoria sono inferiori a quelli previsti dalla tabella allegata al nuovo condono, quali sono i valori da considerare per il calcolo degli oneri?
Il comma da lei citato parrebbe ammettere la riduzione di 1/3 dell'oblazione per la prima casa, ma il comma 39 dello stesso D.L. stabilisce che "Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14 15 e 16 dell‚articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724". Urge pertanto un chiarimento in proposito, in quanto non è chiaro se il legislatore intendesse escludere tutte le agevolazioni, ovvero ammettere esclusivamente quella relativa alla prima casa. Riguardo al Suo quesito relativo alla misura degli oneri, va detto che nulla è stato specificato relativamente a casi in cui gli oneri comunali dovessero risultare inferiori a quelli stabiliti dal decreto. L'unica considerazione che si può fare allo stato attuale è quella di ammettere un eventuale conguaglio in sede di istruttoria della pratica da parte del comune competente.
Il condono edilizio è in vigore in Campania?
La Regione Campania ha approvato una delibera con la quale si dichiarano inammissibili su tutto il territorio regionale gli effetti del D.L. 269. Ovviamente le competenze delle regioni non riguardano gli aspetti penali del condono; in altre parole è comunque ammessa la presentazione dell'istanza di condono per la sanatoria del reato penale connesso all'illecito edilizio.
In merito all'applicabilità del condono nelle varie regioni, leggo nelle risposte degli autori che la regione toscana è l'unica che si è dotata di una legge che non consente l'applicabilità del condono sul territorio regionale. Vorrei sapere se alla luce di quanto fatto dalla regione Campania il condono si può fare o meno. A tal riguardo riporto quanto pubblicato dalla Giunta Regionale della Campania che ha votato 3 provvedimenti mirati a bloccare l'applicazione del condono edilizio varato dal Governo con il Decreto Legge 29.09.2003. La prima delibera, esecutiva dal 02.10.2003, blocca gli effetti del condono edilizio sul territorio campano. L'unico articolo afferma che :"non è ammessa la sanatoria di opere edilizie realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi; ovvero in difformità o con variazioni essenziali rispetto a questi ultimi , e che siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti". La giunta, con un secondo provvedimento, ha approvato un disegno di legge nel quale è contenuto il divieto di varare in Campania ulteriori condoni edilizi ed alcuni articoli tesi al rafforzamento dei poteri della Regione in ambito di repressione dell'abusivismo edilizio. Nel terzo provvedimento, infine, è contenuto il mandato a due legali per impugnare innanzi alla Corte Costituzionale il provvedimento dell‚esecutivo. Le delibere votate sono le seguenti: delibera 2827/2003 - delibera 2828/2003 - delibera 39/2003 - delibera 4559/2002.
La Regione Campania ha approvato una delibera con la quale si dichiarano inammissibili su tutto il territorio regionale gli effetti del D.L. 269. Ovviamente le competenze delle regioni non riguardano gli aspetti penali del condono; in altre parole è comunque ammessa la presentazione dell'istanza di condono per la sanatoria del reato penale connesso all'illecito edilizio.
Vi comunico che il programma non prevede l'opzione "strada" nell'indirizzo e, per proseguire, si deve scegliere la dicitura "Via" o similare
Può cliccare due volte sul campo relativo alla toponomastica e digitare "strada"; il programma accetta infatti sia le voci di toponomastica preimpostate, sia qualunque altra voce inserita dall'utente. Si veda in proposito il manuale, alla pagina 31.
Un piano terra destinato a cantina aveva un'altezza netta di mt 1.90 a seguito di opere edili è stato trasformato in ufficio, si è aumentata la sua altezza a mt. 2.40 abbassando la quota del pavimento lasciando la quota del solaio immutata ricade nella tipologia 1?
Rientra in tipologia 1 se i volumi relativi alle cantine non sono compresi dallo strumento urbanistico tra quelli considerati al fine del computo dell'indice di edificabilità (circolare 2241 del 17/06/1995).
Nello specifico (ma ho solo bisogno di conferma considerati i molti pareri discordanti): si tratta di una unità immobiliare posta al piano terra di una palazzina edificata nel 2000 con regolare concessione edilizia. La destinazione d'uso, così come previsto dalle norme del P.R.G. è studio privato/ufficio. Il richiedente della sanataria, senza realizzare alcuna opera, vorrebbe trasformarlo in civile abitazione (dalla categoria A/10 ad A/2). In quale tipologia ricade l'abuso (la 1°)?
Il cambio di destinazione relativo a superfici/volumi non computati al fine del rilascio del titolo abilitativo originario, in difformità dallo strumento urbanistico, rientrano in tipologia 1.
Come si inserisce il numero progressivo al modello ufficiale del condono da stampare direttamente dal programma stesso?
Il programma non prevede la possibilità di inserire il numero in automatico, in quanto la legge non specifica che numero inserire (poteva essere interpretata in svariate maniere). Tale specificazione è stata disposta solo con recente circolare, e sarà disponibile già nel prossimo aggiornamento, on line tra pochi giorni.
Desideravo sapere se è possibile ingrandire nel programma i campi e le indicazioni relative ai dati anagrafici, riportate sul modello ufficiale del condono.
Non è possibile, in quanto si perderebbe la coerenza con il modello ministeriale.
Come mai l'editor di testi inserito nel programma non consente di eseguire modifiche relative alla impaginazione?
L'editor integrato è stato dotato delle principali opzioni di un editor di testo. Ovviamente, lo scopo non era quello di realizzare un editor di testo complesso, ma di fornire uno strumento utile e semplice per le modifiche veloci.
In una pratica di condono devo operare su tre subalterni che in sede di accatastamento saranno fusi in una unica unità immobiliare. Come faccio ad inserire tre sub, se il programma non lo prevede?
La possibilità di inserire solo due subalterni deriva dallo spazio disponibile sul modello ministeriale. Concorderà con me che si tratta di un caso singolare, per il quale credo non Le sia di troppo peso effettuare un'aggiunta manualmente.
Sto espletando le pratiche per il condono di una unità immobiliare in cui sono presenti contemporaneamente e in maniera sostanziale abusi secondo la tipologia 1 e 3. Il programma Condono express non mi permette di effettuare la scelta di più tipologie per la stessa unità immobilare. Però il modulo ministeriale alle Tabelle 1.a , 1.b e tabella 2 permette di effettuare un totale alle varie superfici e tipologie di abuso presente nella stessa unità immobilare. Cosa si deve fare? E' previsto un aggiormaneto in tal senso?
Premesso che, con riferimento alla circolare 17/06/1995 n. 2241/UL, la domanda di concessione in sanatoria deve essere presentata in relazione ad ogni singola unità immobiliare (punto 3.3), risulta difficile rispondere al quesito posto per le scarse informazioni fornite. Consiglio di valutare attentamente le caratteristiche dell'abuso commesso, considerando che in via generale la coesistenza di abusi riferibili alle tipologie 1, 2 e 3 nella stessa unità immobiliare non pare possibile. Si richiama in tal senso quanto illustrato ancora dalla circolare 17/06/1995 n. 2241/UL (punto 3.3): "formeranno oggetto di specifica domanda di sanatoria le dipendenze dell'unità immobiliare principale che necessitano di regolare autorizzazione (terrazze, serre, chioschi, piscine, campi da tennis...)". Relativamente al modello ministeriale, occorre rilevare che pur essendo dotato di spazi che parrebbero consentire la somma delle superfici e delle oblazioni relative alle diverse tipologie di abuso, lo stesso modello è caratterizzato dalla presenza di un'unica casella per la precisazione della tipologia di abuso.
In un edificio costruito con regolare concessione il sotto tetto è stato trasformato da volume tecnico a mansarda con pendenza delle falde oltre il 35% consentito. L'altra metà del primo piano che in progetto era una s.n.r. è stata trasformata in una superficie utile. La volumetria della struttura è inferiore a 750 mc. Si trova in zona agricola. Il programma è in grado di rispondere alle situazioni sopra elencate?
Il programma è in grado di compilare la domanda e la documentazione necessaria per la presentazione di tutte le istanze di condono edilizio previste dal dl 269/2003. E' cura dell'utente valutare in quale tipologia ricade l'abuso, nonché scegliere i parametri per il calcolo. Ovviamente l'utente deve possedere le necessarie nozioni di carattere urbanistico e verificare i risultati forniti dal programma. A titolo puramente indicativo, l'abuso brevemente illustrato dovrebbe essere contemplato nella tipologia 1, in quanto è stata realizzata una volumetria supplementare in violazione della pendenza consentita dallo strumento urbanistico per le falde del tetto. Peraltro, in relazione alla trasformazione di superfici e volumi non computati ai fini del rilascio del titolo originario in superfici destinate alla residenza, si veda quanto illustrato dalla circolare 17/06/1995 n.2241/UL (paragrafo 4.1), che concorda con quanto detto.
E' possibile presentare istanza di condono edilizio per una roulotte rimorchio targata, allocata in un terreno intercluso in una zona sottoposta a vincolo paesistico ai sensi del D.A. n. 5553 del 23.02.1993 e a vincolo a difesa della fascia costiera art. 146 lett. a D.L.vo n. 490/1999 ( ex art. 1 lett. a) L. n. 431/1985 e indagata in ordine a reato p.e p. dall'art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001?
Ferma restando la necessità di valutare il carattere precario o meno dell'opera, la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo è comunque subordinata al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.
Ho notato che quando effettuo il calcolo delle superfici di immobili a destinazione non residenziale, le superfici destinate a pertinenze vengono calcolate per intero e non al 60%, come invece accade per le aree residenziali. A meno di un mio errore nell'interpretazione della normativa, le sarei grato se mi desse una risposta a tal riguardo.
Salvo nuove e diverse indicazioni, il modello fornito dal Ministero dell'economia e finanze prevede l'applicazione dell'abbattimento al 60% solo per le superfici non residenziali connesse ad immobili residenziali, mentre nulla è specificato per quanto riguarda le pertinenze degli immobili non residenziali.
Poichè dalla lettura del libro sembrano escluse dalla sanatoria le nuove costruzioni non residenziali, gradirei una conferma se questo deriva da una interpretazione letterale del comma 25 dell'art. 32, anche alla luce della circolare ANCE del 9/12/2003 n° 92, che invece sembra ammettere tale ipotesi.
La seguente asserzione della circolare ANCE sembra ammettere le nuove costruzioni non residenziali, addirittura senza limite volumetrico: "Ed allora la soluzione preferibile è quella di ammettere la sanatoria delle nuove costruzioni non residenziali senza (e quindi anche oltre) i limiti volumetrici previsti per le residenze, come nei precedenti condoni". In primo luogo tale affermazione va contro il principio di "sanatoria di opere minori" seguito dal legislatore. Inolte l'interpretazione del comma 25 dell'art.32 non può essere che quella di non ammettere nuove costruzioni non residenziali. Il riferimento agli ampliamenti è generico, pertanto le disposizioni si possono applicare sia agli ampliamenti di immobili residenziali che di immobili non residenziali: "Le disposizioni (...) si applicano alle opere abusive (...) che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc". Per le nuove costruzioni il legislatore fa invece esplicito riferimento alle costruzioni residenziali, ponendo un limite volumetrico. L'interpretazione in base alla quale, non riferendosi esplicitamente alle nuove costruzioni non residenziali, il legislatore abbia voluto ammetterle nella sanatoria, per di più senza alcun limite volumetrico, non pare condivisibile.
Ho alcuni casi in cui ho delle difficoltà a scegliere esattamente la tipologia da applicare:
1° divisione immobiliare da una unità in due distinte unità
In primo luogo il frazionamento di una unità, anche se eseguito mediante opere interne, è escluso dalla categoria delle "opere interne". Occorre valutare l'entità delle opere realizzate; se per esempio è stata chiusa una porta, a mio avviso si può rientrare nella manutenzione straordinaria (tipologia 6). Relativamente al numero di istanze da presentare, la circolare 2241 del Ministero dei lavori pubblici del 17/06/1995, paragrafo 3.3, stabilisce che per gli interventi volti ad incrementare il numero delle unità immobiliari occorre presentare un numero di domande pari alla differenza tra le unità realizzate e le unità originarie (pertanto se si sono create due unità da una preesistente, si dovrà presentare un'unica domanda: 2-1=1).
2° cambio di destinazione d'uso da cantina ad ufficio con opere (bagno installato e impianti)
Tale intervento ricade indubbiamente all'interno della tipologia 1 (ovvero 2 nel caso in cui il regolamento edilizio comprenda il volume originario nei volumi considerati ai fini del computo dell'indice di edificabilità). Si veda in proposito quanto esplicitato dalla circolare 2241 del Ministero dei lavori pubblici del 17/06/1995, paragrafo 4.1.
3° soppalchi costruiti in un appartamento abitati.
La circolare 2241 del Ministero dei lavori pubblici del 17/06/1995 specifica esplicitamente che i soppalchi rientrano nella ristrutturazione edilizia, pertanto in tipologia 3, purchè tale aumento di superficie utile sia consentito dalle n.t. comunali; in caso contrario si rientra nella tipologia 1.
4° cambio di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione premettendo che il cambio già e' stato svolto con antecedente pratica di condono edilizio essendo un ex lavatoio-deposito.
Potrebbe sembrare un caso analogo a quello esposto al punto 2, ma è sostanzialmente diverso. in questo caso il volume individuato dall'ufficio è già stato computato in sede di precedente condono edilizio, pertanto occorre adottare la tipologia 3.
Vi scrivo per sapere se la domanda di condono ai sensi della L.326/03 deve essere redatta per ogni tipologia d'abuso oppure per ogni immobile da sanare. Io ho il problema che su un immobile di un unico proprietario sono presenti abusi per tre tipologie: 1 - 3 - 6. Devo redigere tre domande oppure una? Lo chiedo perché sulla prima pagina dei modelli è possibile segnalare solo una tipologia, mentre sulla seconda e sulla terza si può anche fare la somma tra le varie tipologie di abuso. Come mi devo comportare? Nessuno mi sa dare una risposta.
Deve essere redatta una domanda per ciascuna unità immobiliare. Inoltre, nel caso in cui in una medesima unità immobiliare, per esempio, sono presenti abusi riferibili sia alla tipologia 1 che alla tipologia 6, si presenterà un'istanza per la tipologia 1, pagando oblazione e oneri relativamente alla tipologia 1, e in relazione tecnica si andrà a spiegare che esistono anche violazioni riferibili alla tipologia 6, ma senza pagare la relativa oblazione. Si veda in proposito quanto indicato al punto 4.1 della circolare 17/06/1995 n. 2241/UL.
Ho modificato la tabella C relativa all'oblazione, ma il programma calcola l'importo totale dell'oblazione con un valore diverso da quello impostato.
Per rendere effettive la modifiche è opportuno chiudere Condono Express ed avviarlo nuovamente. Per evitare inconvenienti di questo tipo è comunque opportuno non modificare le tabelle dei parametri, se non strettamente necessario, e in ogni caso riavviare il programma dopo la visualizzazione delle tabelle.
La regione X ha varato una propria normativa che non consente l'applicazione sul territorio regionale delle norme sul condono edilizio. Le pratiche possono comunque essere inoltrate?
E' facoltà delle regioni dotarsi di una propria normativa relativa al condono, adeguata ai principi contenuti nel T.U. dell'edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n.380). In tal senso è possibile che alcune regioni introducano una normativa che renda di fatto inapplicabile la disciplina del nuovo condono edilizio. Tuttavia, rimanendo prerogativa dello Stato la competenza legislativa riguardante i reati penali, tali norme regionali non possono annullare le disposizioni concernenti l'oblazione. In altre parole, anche nelle regioni che dovessero emanare una propria normativa volta ad impedire l'applicazione del nuovo condono edilizio, sarà possibile presentare l'istanza per la sanatoria del reato penale.
Il fac-simile della domanda è presentabile (come per gli altri software) oppure bisogna rifarla a mano o con il PC?
Il modello di domanda è del tutto analogo al modello presentabile, ma è stato denominato "fac-simile" nell'attesa di conoscerne le esatte caratteristiche dimensionali, se diverse da quelle del modello inserito in gazzetta ufficiale. Attorno ai primi giorni di gennaio sarà disponibile sul
sito internet un piccolo file di aggiornamento che consentirà di stampare il modello con tutte le caratteristiche corrette. Riguardo agli altri software, ovviamente non possiamo entrare nel merito.
Volevo sapere se il programma può essere impostato alle norme della Regione Sicilia (ancora non stabilite ) in modo manuale o fornite voi un'aggiornamento,
I parametri numerici (importi delle oblazioni e degli oneri) possono essere modificati manualmente dall'utente in qualunque momento (è una caratteristica esplicitata anche sulla IV di copertina); relativamente ad eventuali modelli o a procedure particolari che le regioni potranno introdurre con propria legislazione, gli eventuali aggiornamenti saranno resi disponibili sul sito.
La normativa è gia in vigore in sicilia? Se no, le risulta che lo sarà a breve?
La sanatoria trova direttamente applicazione in tutte le regioni, che potranno tuttavia dotarsi di una propria normativa relativa al condono, adeguata ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Allo stato attuale solo la regione Toscana si è dotata di una legge regionale che rende inapplicabile il condono.
Per quanto riguarda l'idoneità statica/sismica ci sono o saranno delle deroghe relative al rapporto tra altezza e larghezza stradale?
Il comma 27 dell'art.32 del D.L.269/2003 elenca le opere abusive "comunque" non suscettibili di sanatoria. Tra le diverse cause, viene precisato che non sono suscettibili di sanatoria le opere per le quali non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 105 dell'8 maggio 2003. Pertanto valgono le eventuali deroghe relative all'Ordinanza citata, nonché alle successive integrazioni e modificazioni alla stessa.
Abitazione residenziale, con il piano sottotetto accatastato come soffitta/lavatoio. Il precedente proprietario ha già condonato la realizzazione di un bagno. Io voglio poter condonare la variazione di destinazione d'uso ad abitazione. Vorrei un chiarimento sulla tipologia di abuso (1 o 2) e sulla misura di anticipazione degli oneri di concessione.
L'abuso rientra in tipologia 3 se il volume utilizzato (cambio della destinazione d'uso) era stato computato in sede di rilascio del titolo abilitativo originario. Rientra in tipologia 2 se l'abuso è conforme allo strumento urbanistico e alle norme urbanistiche e igieniche; rientra in tipologia 1 in caso di difformità.
Collegata ad un lato di un fabbricato di civile abitazione, ad una elevazione, di mq. 96, edificato con regolare licenza edilizia nell'agosto del 1968, è stata realizzata, senza autorizzazione, in zona agricola E, nel maggio del 1974, una tettoia smontabile, aperta da tutti i lati, costituita da piedritti in tubolari posti solo da una parte su un muretto. La copertura è su traverse in ferro di cm. 15 x 4, su cui poggiano e sono abbullonate lastre di lamierino stampato e coibentato. La tettoia insiste sul cortile del fabbricato, su terreno privato ed ha le dimensioni di ml. 5,70 x 10,17 per una superficie di mq. 58.00. Si chiede: con quale tipologia deve essere sanata la sopradescitta tettoia?
Se conforme allo strumento urbanistico in tipologia 2; nel caso contrario in tipologia 1. La superficie dovrà essere computata come s.n.r. relativa a fabbricato residenziale (costituendone una pertinenza).
La realizzazione di una piattaforma esistente di circa mq. 200 dell'altezza di cm. 30 , e sottoposta a zona oggetto di vincolo (fascia ricedente nei 150 mt. dal fiume) in quale tipologia ricade?
A mio avviso è da inquadrare in tipologia 6, essendo un'opera non valutabile
in termini di superficie o di volume. E' comunque necessaria
l'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
Ho realizzato un bagno abusivo nel sottotetto di proprietà. Tale sottotetto è acatastato come ripostiglio. Il bagno dunque non ha abitabilità nè le altezze prescritte per averla. E' ammissibile il condono? Sotto quale categoria?
Il condono è ammissibile e non sussistono problemi in merito alle altezze legali, che vengono derogate. L'abuso rientra a mio avviso in tipologia 6: opere di manutenzione straordinaria, così come definite dal D.P.R.6 giugno 2001, n.380 - „interventi di manutenzione straordinaria‰, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Ho terminato la pratica di un abuso da condonare, nella fattispecie l'ampliamento di un fabbricato. Per ciò che riguarda l'accatastamento ho scoperto che il fabbricato fu accastato già comprensivo dell'abuso. Devo procedere con l'accastamento (con una dichiarazione sostanzialmente identica a quella depositata in catasto) o posso trascurarlo in virtù di quello esistente? La sua opera è notevole.
A mio avviso non è necessario. Grazie per i complimenti.
Se nella domanda di condono ho la necessità di più tipologie d'abuso come devo fare?
Le può selezionare direttamente dalla finestra "tipologia abuso".
Desidero sapere se posso presentare domanda di sanatoria come prevede ilcomma 19 della legge del 94 sulla casa di residenza attuale acquisita dal Comune nonostanre un ricorso pendente al TAR, il Comune ha proceduto con la trascrizione al Registro, ma non sono seguiti altri provvedimenti, per cui da 6 anni continuo ad abitare nella casa acquisita.
Tra le opere sanabili rientrano anche quelle già acquisite al patrimonio comunale in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come richiamato dall'art.39 della Legge 724/1994. Per tali opere abusive, quando queste risultano condonabili in forza del nuovo condono edilizio, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate.
Per un fabbricato per il quale è stata inoltrata domanda di condono ed è stata pagata la prima rata è possibile chiedere il permesso di costruire una sopraelevazione?
E' necessario (e opportuno) definire preventivamente la pratica di condono, ottenendo il relativo titolo abilitativo in sanatoria.
Ringraziandola anticipatamente vorrei porle i seguenti quesiti: nel caso di un'ampliamento di un capannone in centro storico periferico (zona A) di proprietà di un coniuge, sfruttando consensualmente un'area antistante dove era presente un box in muratura di mq.16 con area cortilizia di proprietà dell'altro coniuge, ove vige la separazione dei beni, quale dei coniugi deve presentare istanza di condono? Quello la cui proprietà insiste l'abuso o colui che beneficia di detto ampliamento? Tale abuso puo essere considerato come ampliamento o come cambio di destinazione (da box e cortile a capannone)? e in quale Tipologia di abuso ricade? Tipologia 1 o tipologia 3?
L'ampliamento dovrà essere catastalmente individuato da una unità indipendente per ragioni di intestazione, pertanto a mio avviso la domanda dovrà essere presentata dal proprietario del lotto su cui insiste l'abuso. Se il preesistente box è stato demolito risulta difficile sostenere la tesi del cambio di destinazione d'uso, pertanto inquadrerei l'abuso in tipologia 1.
Vorrei sapere in quali casi va presentato il certificato di idoneità statica, e che tipo di procedura deve seguire il certificato stesso (presentazione al Genio Civile, ecc.). Preciso che si tratta di zona sismica. Faccio i complimenti per la chiarezza del libro.
Art.32 - Comma 35 - La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione: (...) b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite.
Vorrei far notare in relazione al programma ed alla Snr quanto segue: durante l'esecuzione del programma nella finestra calcolo oblazione degli edifici residenziali alla voce Superficie non residenziale immetto la superficie effettiva ed il programma in automatico nella fincatura della Superficie complessiva, la somma alla Su previa riduzione al 60%. Tale impostazione è concettualemente e visivamente corretta, mentre nella stampa del modello nella fincatura 2 della Superficie non Residenziale viene riporata già il valore della superficie ridotta e non quella effettiva su cui apportare la riduzione, generando confusione anche in relazione alla sottostante nota dove ribadisce di moltiplicare la Snr per il coefficiente 0.60. Secondo me anche nella stampa del modello la Snr dovrebbe essere riportata per intero "al lordo" e la sua riduzione, richiamata dalla sottostante nota deve essere letta esclusivamente dal valore della Sup. Complessiva che sarà dato da Su+60% S.nr. Tale impostazione è quella che si è adottata nei modelli dei condoni precedenti ed anche nel modello del costo di costruzione.
Non è possibile dare una interpretazione univoca del modello. Quello che lei dice è corretto, ma è contraddetto dalla successiva nota, la quale definisce il contenuto della colonna 3 quale somma del contenuto delle colonne 1 e 2. ("La superficie complessiva (n.3) è data dalla somma della superficie utile abitabile (n.1) e dalla Superficie non residenziale (n.2)")
Vorrei sapere se anche le successive rate degli oneri concessori (del 35% cad.) devono essere calcolate in base alle tabelle della Legge 326 oppure bisogna tener conto di quanto si paga in base al comune di ubicazione dell'immobile.
A mio avviso occorre saldare l'anticipazione come da Tabella D della L. 326. I comuni, in sede di definizione della pratica,potranno richiedere il conguaglio delle somme relative.
Avendo presentato in data 25/03/2004 condono edilizio, ai sensi della Legge n. 326 del 24/11/2003, relativamente ad un immobile non completo, si chiede di conoscere la procedura per il completamento dell'opera.
Il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria consente il completamento delle opere, conformemente a quanto indicato negli elaborati progettuali allegati all'istanza di condono.
Considerata la Legislazione sul Condono della Regione Sarda (a statuto speciale), nel caso fosse presentata Istanza di Condono da privati e nel frattempo la Corte Costituzionale dovesse abrogare la norma nazionale, quali problematiche e risvolti Amministrativi e Penali possono verificarsi nei confronti del cittadino proponente l'Istanza?
Il problema non si pone più, considerato il tenore della sentenza. Tuttavia in un caso del genere, la presentazione dell'istanza avrebbe costituito una vera e propria autodenuncia.
Mi trovo a dover affrontare un dibattito con il Comune di Cesano precisamente su un conteggio della superficie lorda di pavimento. Dovendo eseguire una nuova costruzione su un terreno dove esiste un fabbricato oggetto di precedente condono edilizio (non l'ultimo ma quello precedente)mi è stato detto che nel conteggio della SLP va messo anche il locale condonato, cosa che mi risulta un po strana visto che secondo quanto a mia conoscenza dette superfici essendo condonate (in deroga agli indici edificatori )non vanno riconteggiate.
Occorrerebbe una illustrazione più dettagliata della situazione. In particolare, per poter chiarire la situazione, occorrerebbe: - conoscere la destinazione d'uso del fabbricato esistente, della porzione condonata (non è chiaro cosa è stato condonato), e in che tipologia di abuso ricadeva tale sanatoria; - avere qualche elemento minimo relativo alla previsione di PRG per l'area; - avere qualche elemento minimo relativo alla nuova costruzione (è una nuova unità, una pertinenza, un ampliamento?); - sapere a cosa fa riferimento l'ufficio tecnico comunale nel sostenere la propria posizione (prassi, regolamento edilizio, norme tecniche di attuazione?). Senza conoscere chiaramente la situazione non è possibile formulare un parere specifico ma solo un parere generico che, purtroppo per lei,
non può che essere in linea con quanto indicato dall'ufficio tecnico comunale. Infatti, a mio avviso, è vero che le superfici vengono condonate in deroga agli indici di area e ad altre norme urbanistiche ed igieniche; tuttavia il fabbricato sanato acquisisce uno status che non ritengo differente da un qualunque altro fabbricato esistente, equiparabile per semplicità ad una costruzione "ante '67" o "ante '42". Pertanto, per le informazioni in mio possesso relative alla situazione specifica, non ritengo giustificabile esentare la porzione di fabbricato condonata dal conteggio in sede di verifica dei parametri urbanistici per una nuova edificazione. Se questo fosse possibile, sarebbe evidente una difformità di trattamento dei volumi edificati nel rispetto delle norme rispetto a quelli edificati in sfregio ad esse, con indubbio vantaggio a favore di questi ultimi.
Volevo sapere se esiste una legge o una sentenza che esprima parere su persone che per il medesimo illecito abbiano già pagato l'oblazione del condono del 1994 e se i soldi versati, visto che la domanda di condono all'epoca è stata rifiutata per scadenza dei termini, possono essere utilizzati per la successiva domanda di condono del 2003.
Non sono a conoscenza dell'esistenza di una sentenza in tal senso. A mio avviso in linea di principio l'oblazione dovrebbe essere pagata nuovamente per intero in quanto l'abuso edilizio non è stato effettivamente estinto, mentre per gli oneri e/o costo di costruzione gli uffici comunali potrebbero tenere in considerazione quanto già pagato e provvedere a scomputare la relativa somma dagli oneri dovuti per il condono 2003.
Vorrei acquistare un'abitazione nel comune di Giugliano in Campania ma ho scoperto che, benché la villa sia stata realizzata con concessione edilizia nel 2001, il proprietario ha fatto realizzare abusivamente sul lastrico solare un sottotetto. Qualora dovessi acquistarla esiste un modo per sanarla come regolare sottotetto ai fini di isolamento termico oppure no?
In sede di stipula dell'atto di compravendita il venditore deve garantire (sotto la propria responsabilità) che sull'unità immobiliare oggetto di compravendita non sono state eseguite opere per le quali era richiesto il rilascio di un titolo abilitativo. Il problema è di tipo urbanistico, e comunque non esistono sanatorie operanti sugli aspetti di risparmio energetico.
Al piano seminterrato una porzione dell'originario garage è stata trasformata in sala ristorante al sevizio esclusivo dell'albergo esistente. le opere non hanno interessato elementi strutturali e non hanno comportato aumento di unità immobiliari ne' incremento agli standards urbanistici, sono state rispettate le norme sulla sicurezza e quelle igienico-sanitarie. Sempre sulla stessa U.I. al piano interrato, destinato a garage, sono state realizzate nuove tramezzature per la delimitazione di un locale magazzino ed un posto auto riservato nonchè un piccolo disimpegno per l'accesso all'ascensore; al piano terra sono state modificate le tramezzature interne del locale centrale termica e sullo stesso locale sono state apportate modifiche alle aperture esterne. In sede di istruttoria, il Comune ha applicato la tipologia 3 per il CDU e 3 volte la tipologia 6. Sto predisponendo il ricorso all'istruttoria e vorrei un parere in merito.
L'applicazione della tipologia 3, per le informazioi fornite, pare corretta. Qualche dubbio desta l'applicazione, per 3 volte, della tipologia 6. Se l'unità immobiliare su cui insiste l'abuso è singola (funzionalmente e catastalmente), la sanzione va applicata una sola volta. Si veda in proposito la circolare 17 giugno 1995 n. 2241/UL, al punto 4.1, nel paragrafo in cui si fa riferimento alla tipologia 7 (che per il condono 2003 corrisponde alla tipologia 6).
Volevo sapere se il Comune è legittimato a infliggermi una sanzione pecuniaria per un abuso che consiste soltantoin una difformità consistente in 30 cm e sottolineo solo 30 cm rispetto al progetto presentato per il permesso di costruire rilasciatomi. E' ovvio che vi è stato solo uin errore materiale da parte del costruttore di lievissima entità che non ha modificato affatto l'edificio nè la sua destinazione d'uso.
Non è chiaro a cosa si riferisca la difformità citata. Stiamo parlando di 30 cm lineari relativi alla posizione di una parete perimetrale, 30 centimetri quadrati di superficie utile, 30 centimetri cubi di volumetria? Comunque occorre verificare se lo strumento urbanistico (norme di attuazione o regolamento edilizio) o la normativa regionale, precisano quali opere rientrano nelle "lievi difformità".
Ho realizzato un soppalco di 150 cm x 325 cm ed una parete armadio con tramezzatura in pannelli alfa che non era prevista nella DIA depositata in apertura ed a chiusura dei lavori. Ho commesso un abuso edilizio? E' condonabile? Cosa rischio penalmente?
Non è possibile dare una risposta esaustiva, in quanto l'intervento è stato descritto in maniera troppo generica. Occorre verificare se l'intervento è conforme alle normative vigenti e se può essere considerato variazione non essenziale, ai sensi dell'art. 32 comma 1 lettera b del Testo Unico (aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato) e del comma 2 (non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative).